Ormai è tutto un florilegio di “apologie” fasciste, razziste, incitamento aperto e larvato all’odio razziale: dagli sgomberi dell’Aler a Milano, all’ordinanza sindacale nella bergamasca di visite obbligatorie agli extracomunitari, alla richiesta di bus differenziati con i rom a Torino, alle manifestazioni di Tor Sapienza alle manifestazioni che impediscono a bambini di etnia diversa dal quella italica di entrare a scuola.
In origine fu la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana che recitava: « quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.»
Per renderla effettiva venne emanata La legge n. 645/1952 (legge Scelba) che sanziona chiunque promuova od organizza sotto qualsiasi forma,la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
Anche se poi la Consulta ha ribadito che: il reato di apologia non consista in una mera “difesa elogiativa”, bensì in una «esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista», cosa che secondo alcuni mitiga il disposto delle norme precedenti.
Non basta, perchè in Italia, fino a prova del contrario, è vietata la ricostruzione, in ogni forma, del PNF e del Partito dei Nazionalsocialisti (ossia quello nazista) e di ogni entità che ad essi si rifaccia. Ogni tipo di apologia è denunciabile con un arresto dai 18 mesi ai 4 anni.
Ancora, non basta, La legge 25 giugno 1993, n. 205, nota come legge Mancino, è una norma della Repubblica Italiana che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali. La legge punisce anche l’utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici.
Come ha precisato la Cassazione in una sua sentenza (ricordiamo che le sentenze della suprema corte fanno stato), il reato di cui all’art. 2, comma secondo, d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205, sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni recando con sé emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto (Sez. 3, n. 9793 del 29/11/2006 – dep. 08/03/2007, Lucani, rv. 235820).
Alla luce di ciò ci chiediamo: come la mettiamo con tutte le manifestazioni di associazioni che si richiamano apertamente nella simbologia e nel lessico a quanto previsto nelle norme citate? Dov’è il giudice naturale che sempre la nostra cara carta costituzionale prevede, e l’obbligatorietà dell’azione penale?