La direttiva n. 40 del 2014 reca la nuova normativa armonizzata in materia di prodotti derivati del tabacco e sigarette elettroniche. La disciplina dettata da tale normativa non è meramente ricognitiva ma innova rispetto al precedente quadro normativo prevedendo nuove e più stringenti prescrizioni, limiti e divieti posti a tutela della salute pubblica.
Tra le altre cose questo provvedimento UE ha imposto alle aziende produttrici le nuove immagini shock sui pacchetti, nuovi e più dissuasivi messaggi rivolti al consumatore, nuovi divieti (ad es. in auto e nelle strutture ospedaliere) per limitare l’esposizione al fumo passivo di soggetti minorenni.
A tali norme si aggiungono, poi, specifici obblighi di trasparenza posti a carico dei fabbricanti ed importatori dei prodotti del tabacco.
La normativa europea è stata recepita dall’Italia con decreto legislativo n. 6 del 2016 e tali obblighi hanno trovato espressa previsione negli artt. 6 e 7. In particolare in base a tali norme le “aziende del tabacco” avrebbero dovuto presentare entro il 20 novembre 2016 al Ministero della salute e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli specifiche informazioni relative sia agli ingredienti che alle emissioni (sia in forma combusta che non) e altre preziose informazioni sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio ed altri importanti studi interni.
Scaduti i termini previsti, tali informazioni non sono state pubblicate.