La normativa italiana impedendo, nei casi di frode grave in materia IVA, l’inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni, a causa di un termine complessivo di prescrizione troppo breve, potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
Nei confronti del sig. Ivo Taricco e di altre persone è stato promosso, in Italia, un procedimento penale con l’imputazione di aver costituito e organizzato, tra il 2005 e il 2009, un’associazione per delinquere, nell’ambito della quale gli imputati hanno posto in essere operazioni fraudolente note come «frodi carosello». Grazie a società interposte e a falsi documenti, tali persone avrebbero acquistato bottiglie di champagne in esenzione da IVA.
Queste operazioni avrebbero consentito a una società, denominata Planet, di acquistare tali bottiglie a prezzo inferiore a quello di mercato, in tal modo falsando quest’ultimo.La Planet avrebbe ricevuto fatture emesse dalle società interposte per operazioni inesistenti. Le stesse società avrebbero tuttavia omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA o, pur avendola presentata, non avrebbero comunque provveduto ai corrispondenti versamenti d’imposta.
La Planet avrebbe invece annotato nella propria contabilità le fatture emesse dalle suddette società interposte detraendo indebitamente l’IVA in esse riportata e, di conseguenza, avrebbe presentato dichiarazioni annuali IVA fraudolente.
Una parte dei reati per i quali si è proceduto nei confronti del sig. Taricco e delle altre persone si è estinta per effetto della prescrizione, mentre gli altri reati risulteranno prescritti al più tardi l’8 febbraio 2018, senza che possa essere pronunciata una sentenza definitiva, per via della complessità delle indagini e della lunghezza del procedimento.
In Italia, una situazione del genere non è inconsueta a causa della peculiarità del diritto italiano, che permetteva, dalla data dei fatti, una proroga del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata (ossia, nella fattispecie, per un tempo compreso tra i 7 e gli 8 anni, in totale, termine insufficiente per ottenere una sentenza definitiva in cassazione).
Ne consegue che il sig. Taricco e le altre persone sospettate di aver commesso una frode [in materia di] IVA per vari milioni di euro potranno beneficiare di un’impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di prescrizione. Il Tribunale di Cuneo, investito del procedimento, ha chiesto alla Corte se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto dell’Unione.
Con l’odierna sentenza secondo l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, prendere le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro propri interessi finanziari.
La Corte rammenta inoltre che il bilancio dell’Unione è finanziato, tra l’altro, dalle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati, ragion per cui esiste un nesso diretto tra la riscossione di tali entrate e gli interessi finanziari dell’Unione.
In considerazione di tali elementi, il giudice italiano dovrà verificare se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Così, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE qualora il giudice italiano dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l’adozione di decisioni giudiziarie definitive. Analogamente, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE se stabilisse termini di prescrizione più lunghi per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Italia che per quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Così sembra essere, poiché il diritto italiano non prevede alcun termine di prescrizione assoluto per il reato di associazione allo scopo di commettere delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco.
Qualora il giudice italiano dovesse ravvisare una violazione dell’articolo 325, egli sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse. Infatti, l’articolo 325 TFUE ha per effetto, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente.
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.