“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.
ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI
Il prossimo maggio si terranno nella stessa data le elezioni comunali e regionali per il rinnovo degli organi amministrativi e dei consigli regionali. Far coincidere in un solo giorno – detto “election day” – le consultazioni è un provvedimento dettato dall’esigenza di ridurre i costi: è stato stimato, in questo modo, un risparmio di circa 100 milioni di euro.
I comuni chiamati al voto sono 1.072: quelli appartenenti a regioni a statuto ordinario sono 477, mentre quelli delle regioni a statuto speciale sono 595. Si voterà nei comuni nei quali si presenta la scadenza naturale del mandato degli eletti (votati nel 2010), ma anche in quelli interessati da elezioni anticipate poiché, ad esempio, commissariati. La lista completa dei comuni che andranno al voto è consultabile qui. Le regioni nelle quali si voterà per il rinnovo dei consigli regionali sono 7: Puglia, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche e Campania.
COMUNI – Le modalità di voto dipendono dall’entità demografica del comune: la diversità è data dalla soglia di 15mila abitanti, superata la quale le regole cambiano. Nei comuni fino a 15mila abitanti è sufficiente una sola scheda per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Ogni sindaco è legato ad una lista elettorale, che lo appoggia, e il voto in questo caso è unico: chi vota il sindaco esprime in automatico anche una preferenza per la relativa lista. Viene eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità tra due candidati è previsto un ballottaggio con un nuovo turno: se quest’ultimo non dovesse essere decisivo verrà eletto il candidato più anziano. La lista che ha appoggiato il nuovo sindaco riceverà i due terzi dei seggi, il resto viene distribuito tra le altre liste seguendo criteri proporzionali.
Nei comuni con oltre 15mila abitanti si vota in maniera diversa. L’elettore può esprimere la propria preferenza in tre modi differenti:
- votando una lista e il relativo sindaco;
- votando una lista esprimendo, però, una preferenza per un altro sindaco, legato ad una diversa lista (voto disgiunto);
- votando solo il sindaco, senza preferenze per alcuna lista.
Viene eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, ovvero il 50% più uno. Se nessuno dei candidati riesce ad ottenere questo risultato i due nomi con il maggior numero di voti al primo turno andranno al ballottaggio: vince chi ottiene il maggior numero di voti. In quest’ultimo caso la lista – o l’insieme delle liste – che ha appoggiato il candidato eletto sindaco ottiene automaticamente il 60% dei seggi se al primo turno ha ottenuto almeno il 40% dei voti. La divisione del resto dei seggi tra le altre liste segue criteri proporzionali in base ai voti ottenuti. Ecco una mappa dei comuni che andranno al voto:
REGIONI – Le regioni chiamate al voto sono sette, tutte a statuto ordinario: Puglia, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche e Campania. In queste, il presidente della giunta regionale viene eletto in maniera diretta, senza la necessità di raggiungere la maggioranza assoluta e senza ballottaggio: chi ottiene più voti vince. Il candidato guida una lista regionale, ma esistono anche delle liste provinciali (una per ogni provincia) dei partiti che lo appoggiano. Come si eleggono i Consigli regionali? L’80% dei seggi viene attribuito in base ad un criterio proporzionale tra le liste provinciali, il restante 20% va alla lista del candidato vincente. Nulla per le liste regionali perdenti: chi perde non ha diritto ad alcun seggio. L’elettore può esprimere il voto in tre modi:
- votando solo il candidato alla presidenza della regione;
- votando una lista di partito e il relativo candidato presidente;
- votando una lista di partito e un altro candidato presidente, slegato dalla prima (voto disgiunto).