Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione degli allegati del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti al fine di stabilire ulteriori restrizioni alla presenza di tali sostanze nei rifiuti.
Inquinanti organici persistenti nei rifiuti
Gli inquinanti organici persistenti sono sostanze chimiche particolarmente nocive. Sebbene generalmente non siano più utilizzati nei nuovi prodotti, possono ancora essere rinvenuti nei rifiuti. Per realizzare un’economia circolare, in cui i rifiuti saranno sempre più utilizzati come materia prima secondaria, è fondamentale limitare la presenza di inquinanti organici persistenti nei rifiuti.
Il Consiglio e il Parlamento hanno pertanto convenuto di aggiungere nuove sostanze chimiche all’elenco degli inquinanti organici persistenti e di limitarne la presenza nei rifiuti rendendo più restrittivi i valori limite di concentrazione.
I termini dell’accordo provvisorio
- PFOA: il Consiglio e il Parlamento includono i PFOA nel regolamento. Il valore limite massimo è stato fissato a 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali e a 40 mg/kg per i composti a esso correlati, con una clausola di riesame per rivalutare la situazione 5 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
- Diossine e furani: (PCDD/PCDF e dl-PCB): il valore limite per le diossine e i furani è stato fissato a 5 μg/kg. Il valore limite per queste sostanze nelle ceneri e nelle fuliggini domestiche si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2025. I valori limite per queste sostanze nelle ceneri volanti provenienti da unità di biomassa per la produzione di calore ed energia si applicheranno un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, con un valore transitorio fissato nel frattempo a 10 μg/kg. Gli Stati membri raccoglieranno e metteranno a disposizione i dati entro il 1º luglio 2026. I valori limite saranno riesaminati 5 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
- PFHxS: il valore limite è fissato a 1 mg/kg per il PFHxS e i suoi sali e a 40 mg/kg per i composti a esso correlati. I valori saranno riesaminati 5 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Non solo
- HBCDD: i colegislatori hanno concordato una riduzione del valore limite in due fasi. 500 mg/kg al momento dell’entrata in vigore del regolamento e applicazione di una clausola di riesame per abbassare tale valore a 200 mg/kg 5 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento. In tal modo si consente al settore delle demolizioni di adattarsi inviandogli al contempo un segnale affinché migliori i suoi metodi di selezione.
- PBDE: l’accordo prevede un approccio in tre fasi. Con un valore limite fissato a 500 mg/kg al momento dell’entrata in vigore del regolamento, una riduzione automatica a 350 mg/kg 3 anni dopo l’entrata in vigore e un’altra riduzione automatica a 200 mg/kg 5 anni dopo l’entrata in vigore, a condizione che il valore limite per l’immissione di tale sostanza sul mercato non sia superiore. L’obiettivo è evitare una situazione in cui un prodotto può essere immesso legalmente sul mercato europeo (allegato I), ma è considerato un rifiuto contenente POP una volta ritirato dal mercato (allegato IV). L’allegato I dovrebbe nel frattempo essere riesaminato.
- SCCP: i colegislatori hanno convenuto di fissare il valore limite a 1 500 mg/kg con una clausola di riesame applicabile 5 anni dopo l’entrata in vigore.
- La Commissione prenderà inoltre in considerazione la possibilità di modificare la legislazione dell’UE in materia di rifiuti per valutare se i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell’allegato IV del regolamento POP debbano essere classificati come pericolosi.