L’UE sta migliorando l’accesso alle informazioni finanziarie da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità di contrasto al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità.
Informazioni finanziarie: lotta al terrorismo
Gli ambasciatori presso l’UE hanno approvato la posizione di negoziato del Consiglio sulla direttiva che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.
“I criminali che hanno vari conti bancari in uno o più paesi possono trasferire fondi nel giro di poche ore. Affinché possano indagare su questi fondi e, se necessario, congelarli prima che spariscano, le autorità di contrasto devono poter accedere direttamente e rapidamente alle informazioni finanziarie. Le disposizioni proposte istituiranno un quadro chiaro per l’accesso e lo scambio di queste informazioni.“
Herbert Kickl, ministro dell’interno dell’Austria
Informazioni finanziarie: prevenzione del riciclaggio
L’attuale direttiva dell’UE sulla prevenzione del riciclaggio dispone che gli Stati membri istituiscano registri centralizzati dei conti bancari o sistemi di reperimento dei dati che consentano la tempestiva identificazione dei titolari dei conti bancari, dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza. Inoltre, rende le informazioni contenute in tali registri direttamente accessibili alle unità di informazione finanziaria. La posizione di negoziato concordata impone agli Stati membri di:
- provvedere affinché le autorità di contrasto competenti siano anche abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e a consultarle direttamente e immediatamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati
- provvedere affinché le unità di informazione finanziaria siano abilitate a rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie delle autorità di contrasto competenti
- definire quali sono le autorità competenti che possono accedere direttamente alle informazioni sui conti bancari (compresi almeno gli uffici per il recupero dei beni) e richiedere informazioni o analisi dalle unità di informazione finanziaria, nonché notificare tali autorità alla Commissione
- provvedere affinché le autorità nazionali competenti da essi designate siano tenute a rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse dall’unità di informazione finanziaria nazionale
- provvedere affinché le autorità competenti e l’unità di informazione finanziaria siano abilitate a rispondere (direttamente o tramite l’unità nazionale Europol) a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari o informazioni finanziarie presentate da Europol
Sulla base di tale mandato, la presidenza del Consiglio avvierà negoziati con il Parlamento europeo una volta che quest’ultimo avrà adottato la sua posizione.