Azienda scopre dipendente assenteista controllando gli spostamenti dell’auto rilevata dal sistema Gps. Legittimo controllare l’operato del dipendente con gli strumenti di localizzazioneladdove risulta più facile eludere l’obbligo di esatto adempimento della prestazione.
È legittimo il licenziamento del dipendente smascherato dal Gps a non fare il suo lavoro. La sentenza della Cassazione appena pubblicata dalla sezione lavoro, ha stabilito che il datore ben può controllare l’operato del dipendente al di fuori dei locali aziendali anche con l’uso del Gps. Ed eventualmente licenziarlo in caso di condotte antidoverose.
Con la decisione di oggi, gli ermellini hanno bocciato il ricorso del dipendente di un’azienda, assunto come coordinatore di addetti alla nettezza urbana. Al lavoratore era addebitato di essersi allontanato dalla sede aziendale in orario lavorativo e di trattenersi al bar «per conversare, ridere o scherzare coi colleghi». Proprio per questi motivi, il datore lo aveva licenziato; recesso dichiarato legittimo dalla Corte d’appello.
Secondo il giudice di merito, il dipendente aveva l’incarico di dare disposizioni agli operai e di verificare lo svolgimento del ritiro dei rifiuti indifferenziati, con una pausa di lavoro dalle ore 9 alle 9.10. Inoltre, era lecito il controllo svolto dal datore, al di fuori dei locali aziendali, tramite guardie giurate o con investigatori privati e con l’uso di uno strumento di localizzazione (Gps). Rispetto al comportamento addebitato, il lavoratore aveva autonomia operativa, ma era anche tenuto al rispetto dei limiti temporali della pausa. Il dipendente inutilmente si appella alla Cassazione sostenendo l’illegittimità del licenziamento e la non liceità dell’uso di strumenti di controllo: il ricorso è infondato.
Gli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori «impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti». Ciò tanto più vale quando il lavoro va eseguito, come nel caso esaminato, al di fuori dei locali aziendali, «ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore».
Il Gps ti segue, per esempio, tutti i dipendenti che vanno in giro, dotati di auto di servizio e spesso un dispositivo mobile. Così, il Gps si attiva con una doppia password, una dell’azienda e una dei lavoratori. Comunque importante è che la tecnologia, nel suo costante progresso, sia resa funzionale ai diritti coinvolti nel processo lavorativo: i diritti alla proprietà e all’iniziativa economica da un lato; il diritto alla protezione dei dati personali dei lavoratori, dall’altro, specificando che secondo la Corte di Giustizia europea «il diritto alla privacy prevale sugli interessi economici».