Le notifiche delle cartelle di pagamento via Posta Elettronica Certificata (PEC) sono nulle se l’indirizzo non è pubblico? CTP di Roma ribadisce l’invalidità della notifica delle cartelle di pagamento effettuata da un indirizzo PEC delle Entrate inidoneo a legittimarla.
Cartelle di pagamento via PEC, notifiche nulle se l’indirizzo non è nei pubblici elenchi
La Sentenza n. 9274/2020 ha chiarito che l’indirizzo PEC “notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” non è idoneo a essere utilizzato come mezzo per fare una notifica valida.
Perché? L’indirizzo PEC sopra menzionato non risulta dai pubblici elenchi e non può essere riferito all’agente della riscossione neanche facendo ricorso al sito web dell’Agenzia delle Entrate.
L’orientamento giurisprudenziale
In tema di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, l’art. 26, D.P.R. n. 602/73, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente:
“a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”.
In materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte, con ordinanza n. 17346/19, aveva osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di PEC” non risultante da pubblichi elenchi.
Infatti, nel contenzioso la parte processuale:
“aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo non risultante dai predetti elenchi”.
Soggetti che possono ricevere una cartella di pagamento mediante PEC
La modalità di notifica mediante PEC non vale per tutti i soggetti, ma è riservata solo ad alcune specifiche categorie di destinatari.
Tali categorie di destinatari sono:
- le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese;
- tutte le imprese costituite in forma societaria (per cui le imprese già esistenti hanno comunicato l’indirizzo PEC al registro delle imprese);
- tutti i soggetti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata e fanno apposita richiesta di inserire il proprio indirizzo nell’elenco “INI-PEC”;
- i professionisti iscritti negli appositi albi di categoria.
- Gli indirizzi PEC dei soggetti menzionati sono raccolti in un apposito elenco detto “INI-PEC” – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Cartella ricevuta via PEC: i vizi
Oltre ai i vizi relativi all’iter di notifica, ci possono anche essere vizi propri relativi alla cartella di pagamento notificata via PEC. Il documento informatico inviato tramite PEC assume forma in formato file digitale PDF-PDF/A, che è l’unico idoneo a garantire standard di sicurezza, autenticità, integrità dell’atto.