Il Consiglio Europeo adatta le norme applicabili alle imprese di investimento affinché siano più proporzionate e adeguate al livello di rischio che assumono.
Imprese d’investimento: i requisiti prudenziali
Gli ambasciatori presso l’UE hanno approvato oggi la posizione del Consiglio su un pacchetto di misure, composto da un regolamento e da una direttiva, che definiscono un nuovo quadro normativo per le imprese di investimento. I testi definiscono i requisiti prudenziali e il regime di vigilanza che sono adattati al profilo di rischio e al modello imprenditoriale delle imprese di investimento, garantendo nel contempo la stabilità finanziaria.
Le società di investimento sono istituzioni finanziarie la cui principale attività è detenere e gestire titoli e derivati a scopo di investimento per conto dei loro clienti. Offrono una varietà di fondi e servizi di investimento, come consulenza, gestione del portafoglio o negoziazione sui mercati finanziari. Diversamente dalle banche, non accettano depositi e non forniscono prestiti su vasta scala.
Ci sono circa 6000 imprese di investimento nello Spazio economico europeo. La maggior parte di esse sono di dimensioni piuttosto ridotte, ma un numero limitato di imprese di investimento detiene una porzione considerevole di tutte le attività e fornisce una gamma di servizi molto ampia.
Imprese d’investimento: i requisiti patrimoniali
Sinora tutte le imprese di investimento sono state soggette alle stesse norme applicate alle banche in materia di capitale, liquidità e gestione dei rischi. Il regolamento e la direttiva sui requisiti patrimoniali si basano sulle norme internazionali destinate alle banche. Non tengono pertanto pienamente conto delle specificità delle imprese di investimento.
Sulla base del testo convenuto oggi, le imprese di investimento saranno soggette alle stesse misure principali, in particolare in materia di partecipazioni di capitale, segnalazione, governo societario e remunerazione, ma la serie di requisiti che dovranno applicare sarà differenziata in base alle loro dimensioni, natura e complessità.
Imprese d’investimento: la distinzione
Le imprese di investimento più grandi (“classe 1”) saranno soggette al regime prudenziale bancario completo e sottoposte a vigilanza come enti creditizi:
- le imprese di investimento che forniscono servizi analoghi a quelli bancari, come la negoziazione per conto proprio o l’assunzione a fermo di strumenti finanziari, e le cui attività a livello consolidato superano 15 miliardi di EUR saranno automaticamente soggette al regolamento e alla direttiva sui requisiti patrimoniali
- alle imprese di investimento impegnate in attività analoghe a quelle bancarie con attività a livello consolidato tra i 5 e i 15 miliardi di EUR potrebbe essere richiesto di applicare il regolamento e la direttiva sui requisiti patrimoniali da parte della loro autorità di vigilanza, in particolare se le dimensioni o le attività dell’impresa comportano rischi per la stabilità finanziaria
Le imprese più piccole che non sono considerate sistemiche godranno di un nuovo regime su misura con requisiti prudenziali dedicati. Questi saranno, in generale, diversi da quelli applicabili alle banche, ma le autorità competenti potranno consentire di continuare ad applicare i requisiti bancari a talune imprese, caso per caso, per evitare di perturbare i loro modelli imprenditoriali. Il testo prevede anche un periodo transitorio di cinque anni per dare alle società tempo sufficiente per adattarsi al nuovo regime.
Imprese d’investimento: i poteri della Commissione
Il testo del Consiglio rafforza ulteriormente il regime di equivalenza, come stabilito in MiFID2/MiFIR, che si applicherà alle imprese di investimento dei paesi terzi. Definisce in modo più dettagliato taluni dei requisiti per dare accesso al mercato unico a tali impresee concede poteri aggiuntivi alla Commissione.
In particolare, nel caso in cui le attività svolte dalle imprese di paesi terzi possano avere importanza sistemica, consente alla Commissione di applicare talune condizioni operative specifiche a una decisione di equivalenza per garantire che l’ESMA e le autorità nazionali competenti abbiano gli strumenti necessari per prevenire l’arbitraggio regolamentare e possano monitorare le attività delle imprese dei paesi terzi.