Ha diritto all’assegno sociale il cittadino extraUE che dimostra la dimora in Italia, stabile anche se non continuativa. Il requisito del soggiorno legale per almeno dieci anni ha valore a partire solo dal 2009
La Cassazione interviene in materia di diritti degli immigrati all’assegno sociale con l’ordinanza numero 10460/13, pubblicata il 6 maggio. Secondo la sesta sezione civile della Suprema Corte ha diritto all’assegno sociale anche il cittadino extraUE che dimostra la stabile dimora in Italia. In tal senso, il requisito del soggiorno legale in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale vale soltanto a partire dal primo gennaio 2009. Inoltre, rilevano gli ermellini che per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, non è possibile subordinarne l’erogazione in favore dei cittadini extra-Ue a particolari limitazioni non previste per gli italiani. Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di un anziano marocchino avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva escluso il trattamento assistenziale sul solo assunto che il richiedente aveva di fatto mantenuto la residenza nel paese nordafricano negli anni antecedenti presi in considerazione ai fini della concessione del beneficio. In verità l’immigrato aveva potuto dimostrare una serie di circostanze contrarie. In particolare, aveva esibito il certificato di residenza nella casa del figlio, in una località del Nord Italia, fino all’intervento chirurgico sostenuto in un ospedale locale. Ciò è sufficiente per provare la sussistenza del requisito della stabile dimora, anche se non continuativa. È importante, sottolineare come i giudici del Palazzaccio abbiano evidenziato un altro aspetto, ossia che l’articolo 39 della legge 40/1998 ha equiparato gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno ai cittadini italiani residenti in Italia ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali. Ciò, peraltro, senza richiedere ulteriormente il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, nella fattispecie non opera il requisito del soggiorno decennale introdotto dall’articolo 20, comma 10, del Dl 112/08, convertito dalla legge 133/08, perché la domanda di assegno risulta essere stata effettuata ben prima, nell’aprile 2007. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza di merito rinviando alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione per verificare se il richiedente sia in possesso delle condizioni reddituali per ottenere il trattamento previdenziale. Tutti i cittadini extracomunitari che alla luce di questa sentenza ritengano di avere diritto all’assegno sociale possono rivolgersi contattando l’associazione per poter procedere all’ottenimento di questa prezioso trattamento assistenziale.
Fonte: Sportello dei Diritti