Gli ambasciatori dell’UE hanno confermato l’accordo raggiunto tra la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo sulla proposta relativa a un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).
“L’accordo di oggi è un altro passo importante verso la protezione delle frontiere esterne dell’UE. Il fatto di sapere chi sta arrivando nell’UE ancor prima che raggiunga la frontiera ci renderà più efficaci nel fermare quanti potrebbero rappresentare una minaccia per i nostri cittadini.“
Valentin Radev, ministro dell’interno della Bulgaria
L’ETIAS consentirà di effettuare verifiche preventive e, se necessario, di negare l’autorizzazione ai viaggi a cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen. Aiuterà a migliorare la sicurezza interna, a prevenire l’immigrazione illegale, a proteggere la salute pubblica e a ridurre i ritardi alle frontiere, individuando le persone che possono comportare un rischio in uno di questi settori prima del loro arrivo alle frontiere esterne.
Funzionamento del sistema
Il sistema si applicherà ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto. Essi dovranno ottenere un’autorizzazione ai viaggi preventiva, tramite una domanda online. Per ogni domanda, il richiedente sarà tenuto a pagare diritti di autorizzazione ai viaggi pari a 7 EUR.
Le informazioni presentate in ciascuna domanda saranno trattate automaticamente interrogando le banche dati dell’UE e le pertinenti banche dati di Interpol per determinare se vi siano motivi per rifiutare l’autorizzazione ai viaggi. In assenza di riscontri positivi o di elementi che richiedono un’ulteriore analisi, l’autorizzazione ai viaggi sarà rilasciata automaticamente e in breve tempo. Questo dovrebbe avvenire per la maggioranza delle domande.
Se vi è un riscontro positivo o un elemento che richieda un’analisi, la domanda sarà trattata manualmente dalle autorità competenti. In tal caso l’unità centrale ETIAS verificherà innanzitutto che i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondano ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo. In quest’ultimo caso, o se persistono dubbi, la domanda sarà trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. L’accettazione o il rifiuto di una domanda che ha fatto emergere un riscontro positivo avverrà entro 96 ore dalla presentazione della domanda o, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro 96 ore dal ricevimento di tali informazioni aggiuntive.
Prima dell’imbarco, i vettori aerei e marittimi dovranno verificare che i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi siano in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Tre anni dopo l’entrata in funzione dell’ETIAS tale obbligo si applicherà anche ai vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autobus.
L’autorizzazione ai viaggi non conferirà automaticamente un diritto d’ingresso o di soggiorno; è la guardia di frontiera che prenderà la decisione finale.
L’autorizzazione ai viaggi sarà valida per tre anni o fino al termine di validità del documento di viaggio registrato al momento della domanda, se precedente.