La Corte Costituzionale, negli anni, ha cercato di risolvere il conflitto tra l’articolo 40 della Costituzione che esprime il diritto di sciopero e le norme scritte durante il periodo fascista. Lo sciopero può essere inquadrato in diverse forme.
Lo sciopero per motivi contrattuali
La norma dell’articolo 502 del codice penale che vietava lo sciopero per fini contrattuali è stata dichiarata incostituzionale. Per fini contrattuali si intende la richiesta di aumento della paga al datore di lavoro. La norma 502 c.p. è dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 29/1960 della Corte Costituzionale.
Lo sciopero politico si divide in sciopero politico puro e per finalità economica.
Lo sciopero politico puro è lo sciopero contro il governo. Non ha una rivendicazione economica. La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo lo sciopero politico, anche se non c’è una rivendicazione economica. Non lo classifica come reato ma neanche come diritto. E’ una libertà. L’articolo 503 c. p. che prevedeva reato per lo sciopero a fini non contrattuali è dichiarato illegittimo con la senzanza n 290/1974.
La Corte Costituzionale e lo sciopero economico politico
Lo sciopero economico politico ha finalità economiche. Come ad esempio le manifestazioni contro le leggi finanziarie. Si tratta di sciopero politici ma con finalità economiche. La Corte Costituzionale ja dichiarato la sua legittimità attraverso la sentenza n. 123/1962. La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato che è legittimo lo sciopero per motivi di solidarietà. Come gli sciopero organizzati in soclidarietà verso altri lavoratori, che era vietato dall’articolo 505 del c. p., a condizione che esista una comunione di interessi tra i due gruppi di lavoratori. Chi sciopera e chi li sostiene.
La orte con sentenza 165/1983 ha inoltre affermato che è legittimo anche lo sciopero finalizzato alla coazione della pubblica autorità. Significa indire uno sciopero allo scopo di costringere un’autorità pubblica a prendere una decisione.
Non si tratta di sciopero contro il datore di lavoro, ma di uno sciopero politico con finalità economiche contro il governo per ottenere un sostengo economico da parte di esso.
A condizione – afferma la Corte Costituzionale – che lo sciopero non sia diretto a sovvertire ‘ordinamento costituzionale o a ostacolare l’esercizio di poteri legittimi.