Le novità introdotte dalla nuova Legge di stabilità toccano, tra l’altro, anche gli autonomi titolari di partita iva. Vediamo di approfondire il tema confrontando vecchia e nuova normativa.
Cos’è e com’è disciplinato
Il regime per i contribuenti minimi è previsto dal nostro ordinamento e annoverato tra i regimi contabili accanto al regime ordinario, a quello semplificato e a quello agevolato per le nuove iniziative produttive per la determinazione del reddito d’impresa ai fini fiscali.
Introdotto originariamente dalla L. 244/2007, questo regime è stato poi notevolmente modificato ad opera dell’art.27 del D.L.98/2011, convertito in L.11/2011 (cd. manovra correttiva). Entrato in vigore dal 1 gennaio 2012, tale regime trova applicazione nei confronti di coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione o che comunque l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Fino ad oggi potevano aderire a questo sistema di tassazione agevolata tutti i lavoratori autonomi con meno di 35 anni oppure quelli con un reddito inferiore a 30mila euro annui. Altre condizioni per accedervi erano quelle di non esercitare, nei 3 anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale, anche in forma associata o familiare e che tale attività non costituisse mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccezion fatta per il praticantato). Qual era il beneficio? Chi possedeva tali requisiti, ha pagato un’imposta sostitutiva unica di appena il 5%, al posto di irap, irpef e iva. Tuttavia questi lavoratori autonomi potevano godere dell’agevolazione per un massimo di 5 anni o comunque fino al limite di età suddetta.
Cosa cambia
Con al nuova manovra in primis sono stati eliminati questi limiti. La soglia massima di reddito da rispettare per accedere al nuovo trattamento fiscale varierà in base al settore di attività del lavoratore autonomo (codici ATECO), passando dai 15mila euro per i liberi professionisti (architetti, ingegneri, etc.) ai 40mila euro previsti per i commercianti. A differenza di quanto accadeva con il vecchio regime, i contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario non applicheranno la rivalsa ai fini IVA e non avranno titolo alla detrazione dell’imposta. Non potranno accedervi invece quei contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA
Il reddito imponibile, su cui graverà l’imposta sostitutiva di Irpef e Irap, verrà determinato applicando ai ricavi o compensi (al netto dei contributi previdenziali) uno specifico coefficiente di redditività, anch’esso parametrizzato al settore professionale. Altra novità sarà quella di escludere il nuovo regime dal meccanismo degli studi di settore, sebbene si attendono circolari chiarificatrici dell’Agenzia delle Entrate. Va sottolineato il fatto che i contribuenti minimi che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio potranno continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età. Mentre poi per aderire al regime dei minimi occorreva non aver superato la soglia di 15mila euro di cespiti ammortizzabili, per poter usufruire del nuovo regime forfettario, le spese per il personale non devono eccedere i 5mila euro e il valore lordo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20mila euro.