Due rilevanti articoli della Costituzione circa il diritto del lavoro, sono il diritto di sciopero e di iniziativa economica. Questi due articoli sono espressi rispettivamente nell’articolo 40 della Costituzione e nell’articolo 41.
L’Articolo 40 della Costituzione, il diritto di sciopero
L’articolo 40 della Costituzione è composto da un solo comma. “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.” Con la Costituzione repubblicana scioperare diventa un diritto, in contrapposizione al al divieto di sciopero imposto dal diritto corporativo dell’epoca fascista. Durante l’epoca fascista scioperare era reato.
L’Articolo 41 della Costituzione, il diritto di iniziativa economica e i suoi limiti
L’articolo 41 della costituzione, nel primo comma, esprime il principio della libertà dell’iniziativa economica. “L’iniziativa economica privata è libera.” è il primo comma dell’art. 41 cost.
Il secondo comma specifica che il lavoro “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
Questo articolo riconosce che non ci può essere lavoro senza impresa. E’ necessario dare alle imprese la libertà di svilupparsi, ma nel rispetto della sicurezza (nei luoghi di lavoro), della libertà (impossibilità della riduzione in schiavitù per lavorare, come ad esempio il caporalato) e della dignità umana (in riferimento all’art.2 della Cost. sull’inviolabilità dell’uomo).