Il coordinamento spazio-temporale è compatibile con molte forme di lavoro autonomo. Alcuni lavori si devono svolgere dentro un contesto e un determinato tempo (come ad esempio il lavoro a progetto). Gli elementi tempo e luogo sono presenti sia nel lavoro subordinato che nel lavoro autonomo continuativo.
Un qualche forma di coordinamento spazio-temporale è presente in tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa, anche libero-professionale.
Un tratto essenziale del lavoro subordinato è solo l’assoggettamento pieno a etero-direzione (obbligo di obbedienza).
La svolta del metodo sillogistico
Nella metà degli anni ‘80 avviene una svolta nell’utilizzo del cosiddetto metodo sillogistico riguardo alla determinazione del lavoro subordinato. La cassazione torna ad affermare la necessità che si applichi il metodo sillogistico, che si basa sulla regola generale del diritto civile: si è subordinati se assoggettati alle direttive, “alle dipendenze e sotto la direzione” del datore di lavoro.
I giudici cominciano a valutare l’effettivo contenuto della volontà negoziale delle parti, la volontà contrattuale espressa nella sottoscrizione del contratto.
Il metodo tipologico, che invece si basa sugli indici presuntivi della subordinazione svaluta la volontà delle parti e la capacità del lavoratore di stipulare contratti. Con questa svolta finalmente i giudici cominciano ad attribuire capacità di scelta al lavoratore.
Dal 1995 in poi avviene un progressivo ampliamento delle protezioni previdenziali e lavoristiche per i co.co.co. Il legislatore comincia a rendere più costoso il contratto co.co.co. Attraverso diverse regolamentazioni:
nel ‘95 viene approvato l’assoggettamento a contributo pensionistico per i co.co.co. (anche se relativamente basso, solo il 10%), con iscrizione alla gestione separata. Nel 2020 l’aliquota è al 34,23% se prevista la dis-col, ovvero disoccupazione per i parasubordinati (indennità mensile di disoccupazione).
L’assicurazione INAIL (tutela previdenziale) è approvata nel 2000.
Il lavoro a progetto
La protezione lavoristica era “ridotta all’osso”, ma anche al requisito del progetto. Dal 2003 al 2015 è stato il periodo in cui c’era il lavoro a progetto, nato col decreto Biagi. Il lavoro a progetto serviva a determinare delle regole di disciplina per co.co.co..
Le collaborazioni coordinate e continuative dovevano essere legate al requisito del progetto, non possono durare in eterno ma devono essere vincolate a un termine finale.
Nel 2019 è introdotta l’assicurazione contro la malattia per i co.co.co..
Come la legge Fornero n. 92 del 2012 tenta di combattere i finti lavoratori autonomi
La legge Fornero è approvata nel 2012 e introduce la nozione di debolezza economica.
Introduce la presunzione di subordinazione allo scattare di alcuni requisiti.
Il legislatore del 2012, attraverso un sistema di presunzioni, ora abrogato, estende il sistema delle protezioni al collaboratore autonomo continuativo che tragga più di 3/4 del reddito dal rapporto, ovvero introduce il criterio della monocommittenza; che abbia una postazione di lavoro fissa; che abbia una durata non inferiore a 8 mesi annui in due anni consecutivi. Se si hanno almeno due di questi requisiti si è nella situazione di debolezza economica e quindi si applicano le regole della subordinazione.