Il Consiglio ha dato il via libera a norme più rigorose ed estese in materia di tariffazione stradale (direttiva Eurobollo) per incentivare trasporti più puliti ed efficienti. La normativa riveduta comprende un nuovo sistema in materia di emissioni di CO2 al fine di ridurre l’impronta di carbonio dei trasporti in linea con il Green Deal europeo e con l’accordo di Parigi.
“Queste nuove norme in materia di tariffazione stradale e il nuovo sistema in materia di emissioni di CO2 rappresentano un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. Promuovere l’uso dei veicoli più puliti e più efficienti in termini di consumo di carburante renderà i trasporti più sostenibili.” ha dichiarato Jernej Vrtovec, ministro delle Infrastrutture sloveno, presidente del Consiglio
Principali caratteristiche delle norme rivedute sulla tariffazione stradale
Pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa e diritti di utenza basati sulla durata (bolli di circolazione)
I bolli di circolazione basati sulla durata saranno gradualmente eliminati per i veicoli pesanti sulla rete centrale TEN-T entro otto anni dall’entrata in vigore della direttiva. Nei casi in cui applicano un sistema comune di bolli, come il trattato sull’Eurobollo, gli Stati membri disporranno di due anni aggiuntivi per adattare o sopprimere tale sistema.
Le strade interessate dall’eliminazione graduale sono le strade principali sulle quali si concentra la maggior parte del transito internazionale di veicoli commerciali. Gli Stati membri possono continuare ad applicare bolli di circolazione su altre parti della loro rete.
Deroghe all’eliminazione graduale dei bolli di circolazione sono consentite in circostanze debitamente giustificate, ad esempio in caso di bassa densità di popolazione o quando un bollo si applica a un tratto limitato di strada, previa notifica alla Commissione.
Gli Stati membri avranno anche la possibilità di istituire un sistema di tariffazione combinato per i veicoli pesanti o per alcune tipologie di veicoli pesanti, che associ elementi basati sulla distanza e sulla durata e integri i due strumenti di differenziazione (il nuovo strumento basato sulle emissioni di CO2 e quello esistente basato sulle classi EURO). Questo sistema consentirà la piena attuazione dei principi “chi utilizza paga” e “chi inquina paga”, lasciando nel contempo agli Stati membri la necessaria flessibilità nella progettazione dei propri sistemi di tariffazione stradale.
Come principio di base della tariffazione stradale, tuttavia, gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare pedaggi e diritti di utenza per le varie categorie di veicoli, quali veicoli pesanti, veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, pullman e autobus, veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri, minibus e autovetture, indipendentemente gli uni dagli altri. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di non applicare alcuna tassa agli autobus.
In base alle norme sui periodi di validità dei bolli di circolazione, questi ultimi dovranno inoltre essere messi a disposizione per un giorno, nonché per una settimana o dieci giorni o entrambi. Tuttavia, gli Stati membri possono limitare l’utilizzo del bollo giornaliero unicamente a fini di transito.
Inverdimento dei pedaggi stradali
Sarà introdotto un nuovo strumento a livello di UE per la differenziazione degli oneri per l’infrastruttura e dei diritti di utenza per i veicoli pesanti sulla base delle emissioni di CO2. La differenziazione sarà basata sulle norme vigenti in materia di CO2.
Inizialmente il sistema si applicherà solo agli autocarri più grandi, ma potrà essere gradualmente esteso ad altri tipi di veicoli pesanti. Potrà inoltre essere periodicamente adeguato al progresso tecnologico.
Il testo comprende salvaguardie intese a garantire che i veicoli ibridi non siano ricompensati due volte e ad evitare eventuali sovrapposizioni tra lo strumento di differenziazione basato sulle emissioni di CO2 e altri strumenti di fissazione del prezzo del carbonio.
La differenziazione dei pedaggi o dei diritti di utenza in base alle prestazioni ambientali si applicherà ai furgoni e ai minibus a partire dal 2026, ove tecnicamente fattibile.
Imposizione di oneri per i costi esterni
L’imposizione di oneri per i costi esterni legati all’inquinamento atmosferico diventerà obbligatoria per i veicoli pesanti dopo un periodo transitorio di quattro anni, laddove si applicano pedaggi. Tuttavia, gli Stati membri saranno autorizzati a non effettuare tale imposizione, previa notifica alla Commissione, nei casi in cui essa comporterebbe una deviazione del traffico con conseguenze negative indesiderate. Tale imposizione obbligatoria lascerà impregiudicata la scelta degli Stati membri di applicare comunque un onere per i costi esterni per le emissioni di CO2.
Imposizione di oneri facoltativa
Gli Stati membri utilizzeranno gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri facoltativi connessi alla congestione del traffico, o il loro valore finanziario equivalente, per affrontare i problemi connessi alla congestione del traffico o per sviluppare trasporti e mobilità sostenibili in generale. Qualora tali introiti siano destinati al bilancio generale, disposizioni specifiche chiariscono quando si ritiene che tale obbligo sia soddisfatto.
Inoltre, le nuove norme consentiranno agli Stati membri di applicare una maggiorazione più elevata (fino al 50%) all’onere per l’infrastruttura imposto per determinati tratti stradali fortemente congestionati, se tutti gli Stati membri interessati sono d’accordo.
Deroghe
La direttiva comprende una serie di deroghe alle norme in materia di tariffazione riguardanti, ad esempio, i contratti di concessione esistenti, le persone con disabilità e le zone scarsamente popolate.
Procedura e prossime tappe
Con la votazione odierna il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. L’atto giuridico deve ora essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
In vista dell’adozione odierna da parte del Consiglio, i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo avevano raggiunto un accordo politico sulla proposta il 15 giugno 2021. Il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper) ha approvato l’accordo il 30 giugno 2021.
La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri avranno due anni di tempo dall’entrata in vigore per recepirne le disposizioni nei rispettivi diritti nazionali.
Contesto: norme UE in materia di tariffazione stradale
Nell’UE la tariffazione stradale è una scelta nazionale e gli Stati membri possono decidere se introdurla sul loro territorio o meno. Tuttavia, se decidono di riscuotere diritti devono attenersi ad alcune norme comuni stabilite nella direttiva Eurobollo. L’obiettivo è garantire che l’imposizione degli oneri stradali non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori dei trasporti.
La Commissione ha presentato la proposta di revisione della direttiva Eurobollo nel maggio 2017, nell’ambito del primo pacchetto sulla mobilità.