La legge e il contratto collettivo sono due fonti del contratto di lavoro individuale. La legge è fonte del diritto, mentre il contratto collettivo è solo una fonte negoziale.
Il contratto collettivo può derogare a norme di legge?
I sindacati possono decidere di derogare, oltre al CCNL, anche alla legge?
Nei rapporti tra legge e contrattazione collettiva sono consolidate quella della inderogabilità in pejus (peggiorativa) del precetto legale da parte del contratto collettivo, e della derogabilità in melius (migliorativa).
Il contatto collettivo non può derogare alla legge. I sindacati non possono decidere di derogare alla legge in pejus. In mejus si possono sempre aggiungere tutele.
Se un contratto collettivo deroga alla legge la regola derogatoria è nulla per contrarietà alla norma imperativa.
Quindi la clausola che deroga non si applica ai lavoratori. Tra legge e contratto collettivo esiste un rapporto gerarchico e in via generale le clausole del contratto collettivo peggiorative rispetto alla legge sono nulle. Questo è quanto sancito dall’articolo 1418 del Codice civile.
I limiti alla contrattazione acquisitiva (migliorativa)
Durante la crisi petrolifera degli anni ‘70 la legge vietava trattamenti economici migliorativi che derogavassero alla contrattazione collettiva. Il principio è che il CCNL può aggiungere diritti (in mejus), ma a legge può mettere dei tetti a questi miglioramenti se c’è un motivo giustificato.
I limiti alla contrattazione collettiva sono stati giustificati dalla Corte costituzionale da finalità di interesse pubblico, eccezionali e di emergenza.
I rinvii della legge alla contrattazione collettiva
Si è sviluppato nel tempo un continuo rinvio della legge alla contrattazione collettiva. A causa dell’impossibilità della legge a poter regolamentare ogni aspetto nell’ambito dl rapporto di lavoro.
Il sindacato può integrare il principio che la legge gli da’. La legge rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina di alcune materie, ovvero ai sindacati.
Nella pratica questo si concretizza attraverso diversi tipi di invio.
I rinvii integrativi, come per il caso del contratto di lavoro intermittente, l’apprendistato, come anche dei riders. I rinvii integrativi avvengono quanto il contratto collettivo integra la legge. Il contratto collettivo deve normare in quando la legge rinvia ad esso. Ad esempio, il compenso dei riders è stato determinato da un rinvio integrativo.
Nel caso dei rinvii autorizzatori/gestionali il sindacato è chiamato a gestire un aspetto dell’azienza. Ad esempio sui licenziamenti, nelle procedure di riduzione del personale, installazione di impianti di controllo a distanza.
Nel caso di un licenziamento collettivo il legislatore non può decidere chi licenziare. La legge disciplina i principi generali del licenziamento collettivo e rinvia alla contrattazione collettiva il compito di individuare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Il legislatore scrive un elenco di criteri e rinvia alla contrattazione collettiva aziendale il compito di individuale i lavoratori da licenziare.
Il terzo tipo di rinvio è rappresentato dalla funzione derogatoria. Si tratta di norme che autorizzano il sindacato ad andare in deroga rispetto alla legge. E’ necessario essere autorizzati ad andare in deroga rispetto alla legge perché se il contratto collettivo nazionale o aziendale andasse in contrasto con la legge, la clausola sarebbe nulla. Salvo che la deroga non sia autorizzata.
Alcuni esempi sono l’adibizione a mansioni inferiori per i lavoratori che rischiano il licenziamento collettivo e la determinazione della nozione di retribuzione rilevante per il T.f.r..