Un primo caso analogo a quello dei riders di Foodora che chiedono un inquadramento differente alla società è quello del caso dei pony express negli anni ‘80. I pony express prestavano servizio di posta a domicilio. Chiedono di essere subordinati, e l’allora pretore di Milano accoglie la loro richiesta applicando il metodo tipologico. I pony express diventano subordinati. Questo perché avevano l’obbligo di risposta alla chiamata e si trovavano in una situazione di sedicente “debolezza socioeconomica”. Ma la cassazione ribalta la sentenza, in quanto se non si risponde alla chiamata non c’è potere sanzionatorio o disciplinare.
Il caso dei riders di Foodora
Nel caso di Foodora i riders fanno causa alla società. La prima sentenza del Tribunale di Torino arriva nel maggio del 2018. I riders erano stati ingaggiati come co.co.co., disciplinati quindi dalla norma dell’art. 409 n3 del c.p.c.
I riders portavano al giudice due richieste. Il riconoscimento della presunta natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna di Foodora al pagamento delle differenze retributive in base al contratto collettivo della logistica. E chiedevano, in seconda battuta, l’accertamento dell’applicazione dell’articolo 2 del D. lgs. N81/2015, ovvero l’accertamento che fossero etero-organizzati.
La sentenza di primo grato del Tribunale di Torino
La sentenza del Tribunale di Torino sez. lav., 07/05/2018, n.778 ha argomentato delineando nel dettaglio l’aspetto lavorativo e contrattuale dei riders:
“LA VOLONTÀ’ DELLE PARTI
I ricorrenti hanno tutti sottoscritto dei contratti di “collaborazione coordinata e continuativa […] E’ quindi chiaro che le parti hanno inteso dar vita a un rapporto di lavoro autonomo, sia pure a carattere coordinato e continuativo.”
“PRESTAZIONE LAVORATIVA […]
Dopo avere compilato un formulario sul sito di Foodora, venivano convocati in piccoli gruppi presso l’ufficio di Torino per un primo colloquio nel quale veniva loro spiegato che l’attività presupponeva il possesso di una bicicletta e la disponibilità di uno smartphone;
in un secondo momento veniva loro proposta la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, dietro versamento di una caparra di Euro 50, venivano loro consegnati i dispositivi di sicurezza (casco, maglietta, giubbotto e luci) e l’attrezzatura per il trasporto del cibo […]”
Le caratteristiche del contratto dei riders
Sulle caratteristiche del contratto, il tribunale di Torino afferma che era previsto un contratto co.co.co., “era previsto che il lavoratore fosse “libero di candidarsi o non candidarsi per una specifica corsa […]”. Inoltre, “ il lavoratore si impegnava ad eseguire le consegne avvalendosi di una propria bicicletta […]”;
“Era previsto che il collaboratore avrebbe agito “in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchico o disciplinare, ovvero a vincoli di presenza o di orario di qualsiasi genere nei confronti della committente “, ma era tuttavia “fatto salvo il necessario coordinamento generale con l’attività della stessa committente“. In questo punto, emerge l’elemento del coordinamento con il committente.
Era inoltre prevista la possibilità di recedere dal contratto, anche prima della scadenza, con un preavviso di 30 giorni.
“Il lavoratore, una volta candidatosi per una corsa, si impegnava ad effettuare la consegna tassativamente entro 30 minuti dall’orario indicato per il ritiro del cibo”, pena l’applicazione di una penale di 15 euro.
I compensi dei riders
In merito ai compensi, “Il compenso era stabilito in Euro 5,60 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali per ciascuna ora di disponibilità”.
Sul ruolo della piattaforma, i giudici scrivono che “la gestione del rapporto avveniva attraverso la piattaforma multimediale “Shyftplan” e un applicativo per smartphone […] per il cui uso venivano fornite da Foodora delle apposite istruzioni […].
Ogni settimana su Shyftplan venivano pubblicati degli slot, che ogni rider che vuole lavorare deve prenotare. Ciascun rider poteva dare la propria disponibilità ma non era obbligato a farlo.
La pronuncia del tribunale di primo grado
Il Tribunale di Torino da’ ragione alla società Foodora su tutta la linea, perché utilizza il metodo sussuntivo e perché i riders erano liberi di accettare o no gli slot proposti dalla società. Il Tribunale inoltre esclude anche l’etero-organizzazione perché l’Art. 2 del D.lgs n81/2015, per come è scritto, è una norma “apparente”. A causa della parola “anche” in esso contenuta.
Il Tribunale intende che bisogna comunque dimostrare l’etero-direzione oltre al riferimento al tempo e al luogo. Secondo il Tribunale l’Art. 2 non ha la capacità di sostituire l’etero-direzione con l’etero-organizzazione. Viene quindi esclusa sia la subordinazione eterodiretta che l’etero-organizzazione.
La pronuncia della Corte d’appello
I riders impugnano la sentenza di primo grado e cambiano strategia focalizzandosi soltanto sull’accertamento dell’applicazione dell’articolo 2 del D. lgs. N81/2015, ovvero l’accertamento che fossero etero-organizzati.
La Corte d’appello di Torino nel 2019 si pronuncia individuando un terzo genere a cavallo tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa. Stabilisce una nuova tutela di una nuova forma di lavoro che sarebbe emersa a causa delle nuove tecnologie.
La pronuncia della Cassazione
Ma è la cassazione a stroncare questa azzardata interpretazione. La cassazione nega l’esistenza di un terzo genus.
La legge, secondo la cassazione, ricollega alla disciplina della subordinazione. I riders restano quindi etero-organizzati. Rimangono lavoratori autonomi, seppure assoggettati alla disciplina del lavoro subordinato.