L’Articolo 37 della Costituzione riguarda la tutela delle donne e dei minori
Il primo comma dell’articolo 37 della Costituzione afferma “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.” Il secondo afferma che “la legge stabilisce il limite di età per il lavoro salariato”. Il terzo comma sancisce che “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”
L’Art. 38 della Costituzione
L’Articolo 38 della Costituzione si occupa della tutela previdenziale del reddito e della tutela assistenziale. Si riferisce al cittadino nel primo comma e del lavoratore al secondo comma.
Secondo il primo comma “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.” Assistenza sociale significa che la Repubblica si deve occupare di quei cittadini che per malattia o disabilità non hanno versato i contributi. L’assistenza quindi parla ai cittadini e grava sul bilancio pubblico.
Il secondo comma afferma “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.” Se si hanno infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia o disoccupazione involontaria, si ha diritto a un contributo economico.
La differenza tra assistenza e previdenza è che l’assistenza parla ai cittadini e grava sul bilancio dello Stato. La previdenza parla ai lavoratori e grava sulle tasche dei lavoratori e imprenditori, perché si pagano i contributi per avere la previdenza.