L’Articolo 35 della Costituzione e i suoi commi
Il primo comma dell‘art. 35 afferma che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Non fa distinzione sul tipo di lavoro e la sua forma contrattuale.
Il secondo comma afferma che la Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. Il riferimento è alla propensione al cambiamento. A saper svolgere mansioni diversificate, in quanto più il lavoratore è formato e più si garantisce a mobilità all’interno del mercato e dell’impresa.
Il terzo comma afferma che la Repubblica “Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”.
Il quarto comma afferma che la Repubblica “riconosce la libertà di emigrazione, […], e tutela il lavoro italiano all’estero.”.
L’Articolo 36 della Costituzione. Il diritto alla retribuzione
L’art. 36 è una norma cruciale, in quanto riconosce il diritto alla giusta retribuzione. Secondo il primo comma “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.” Esprime due principi cardine, che riguardano il dare una concretezza alla giusta retribuzione. Quanto bisogna guadagnare per fare in modo che il salario sia equo e giusto?
Il salario deve rispettare i principi di proporzionalità e sufficienza.
Il salario deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro. Più si lavora e più si deve guadagnare, aspetto quantitativo. Più il lavoro è elevato e sofisticato e più si deve essere remunerati, aspetto qualitativo.
Il salario deve essere sufficiente, si deve guadagnare in modo tale da garantire a sé e alla famiglia un’esistenza dignitosa.
I principi costituzionali in materia di retribuzione sono proporzionalità e sufficienza.
L’Articolo 36 della Costituzione, secondo e terzo comma
Il secondo comma afferma che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. La legge stabilisce la quantità di lavoro giornaliero.
Il terzo comma sancisce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali.
Se un datore di lavoro chiede di rinunciare alle ferie, anche a livello contrattuale, quanto sottoscritto è invalido, perché le ferie sono irrinunciabili.