L’art. 3 della Costituzione esprime i concetti di uguaglianza formale (al primo comma) e uguaglianza sostanziale al secondo comma.
Il primo comma dell’art. 3 afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” rappresenta il concetto di uguaglianza formale.
Bisogna distinguere il principio di uguaglianza (divieto di discriminazione) e il principio di parità di trattamento. Si tratta di due concetti giuridici differenti.
Il principio di uguaglianza (divieto di discriminazione) significa trattare in modo uguale fattispecie disuguali. Ad esempio bisognerebbe pagare allo stesso modo un uomo e una donna, perché il sesso non deve consentire discriminazione.
Il principio di parità di trattamento significa trattare in modo uguale fattispecie uguali e in modo disuguale fattispecie altrettanto disuguali. Ad esempio, se ci sono due lavoratori, anche se di razza diversa, che lavorano allo stesso modo e raggiungono lo stesso risultato, bisogna riconoscerlo a tutti coloro che lo raggiungono. Questo implica che chi non raggiunge lo stesso risultato deve essere trattato diversamente. Chi raggiunge lo stesso risultato bisogna trattarlo allo stesso modo, chi non raggiunge lo stesso risultato va trattato diversamente rispetto a chi lo raggiunge.
Il secondo comma afferma che “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”, e rappresenta il concetto di uguaglianza sostanziale.
La Repubblica in questo modo si assume di mettere tutti sullo stesso piano per avere le stesse opportunità, le stesse condizioni di partenza.
L’Articolo 4 della Costituzione
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.“, sancisce il primo comma dell’articolo 4 della Costituzione.
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” (secondo comma).
La Repubblica non può garantire la piena occupazione. Il copito dell’ art. 4 è che tutti siano messi nelle condizioni di cercare lavoro. Garantire la difesa dei cittadini non nel posto di lavoro ma nel mercato del lavoro. Rappresenta il diritto di essere accompagnati verso il lavoro attraverso servizi essenziali. Il cittadino deve attivarsi a cercare lavoro.