Prescrizione, patteggiamento, giustizia riparativa: sono questi alcuni dei temi per i quali la riforma della giustizia proposta dalla ministra Marta Cartabia ha previsto le più importanti novità. Gli emendamenti al disegno di legge “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” sono stati approvati giovedì 8 luglio e ora il testo è pronto per iniziare il suo iter parlamentare. La riforma della giustizia è una delle condicio sine qua non per ottenere l’erogazione dei fondi del Programma Next generation eu.
Riforma della giustizia Cartabia: quali novità
Iniziamo a illustrare la riforma partendo dalla prescrizione. Confermata la disciplina per la quale la prescrizione si blocca in seguito alla sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, viene fissata una durata massima per i processi di appello (due anni) e per quelli in Cassazione (un anno). I processi complessi o relativi a reati
gravi potranno essere prorogati di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. Oltre questi termini scatterà l’improcedibilità. I reati che prevedono come pena l’ergastolo sono imprescrittibili. Nell’ambito della digitalizzazione e del processo telematico, si potranno utilizzare i canali telematici per il deposito atti e notifiche.
Indagini e udienza preliminare
Novità sono previste anche per quanto riguarda le indagini e l’udienza preliminare. Le indagini preliminari avranno una durata che varierà in base alla gravità del reato e solo alla scadenza di questo termine, salvo casi specifici di tutela del segreto investigativo, scatterà un meccanismo di discovery degli atti, ovvero un meccanismo che consenta di desecretare gli atti relativi alle indagini. Il rinvio a giudizio potrà essere richiesto dal P.M. solo nel caso in cui le prove
raccolte suggeriscano una “ragionevole previsione di condanna”. L’udienza preliminare potrà svolgersi solo per reati di particolare gravità; anche in questo caso, se gli elementi raccolti non consentiranno una ragionevole previsione di condanna, si avrà la sentenza di non luogo a procedere. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle notizie di reato non può avere, per l’interessato, ripercussioni nella sfera civile e amministrativa.
Appello, Cassazione e patteggiamento
In merito all’appello, il testo della riforma della giustizia, che ha avuto l’approvazione del CDM, conferma la possibilità di ricorrere in appello così come l’inappellabilità di alcune sentenze di primo grado. Quanto alla Cassazione, è possibile ricorrervi anche per le sentenze CEDU e sono previste tre modalità di svolgimento: il contraddittorio scritto, la discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata. In caso di patteggiamento, per condanne superiori a due anni, l’accordo (stipulato tra P.M. e imputato) potrà riguardare anche le pene accessorie. Il giudizio abbreviato, inoltre, può portare a un’ulteriore riduzione della pena comminata pari a un sesto. Infine il governo viene delegato sul capitolo delle querele per determinati reati contro la persone o il patrimonio, per quanto riguarda le pene alternative alla detenzione (lavori di pubblica utilità) che al momento sono competenza del Tribunale di sorveglianza e in merito alla giustizia riparativa. Il punto di riferimento su questo capitolo è la Direttiva europea (2012/29/UE). Si potrà accedere ai programmi di giustizia riparativa in qualsiasi fase del processo.
In copertina foto di Fratello.Gracco