(Adnkronos) – Non è passata nel Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. L’Assemblea, dopo la mancata approvazione in particolare dell’articolo 2 ‘Assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata’, ha votato il rinvio in Commissione con 38 voti favorevoli e 13 assenti, del progetto di legge di iniziativa popolare ‘Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito’.
La proposta normativa, se non verrà affrontata in questi mesi, rimarrà incardinata all’ordine del giorno della prossima legislatura. Il testo normativo è stato accompagnato da 9.062 firme raccolte. Elaborato e promosso dall’Associazione ‘Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica’, si pone l’obiettivo di definire il rispetto di ruoli, procedure e tempi per la verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita, affinché l’aiuto al suicidio non costituisca reato.
La legge su suicidio assistito
Fermo restando l’esigenza di una legge nazionale che abbatta le discriminazioni tra malati, oggi in atto. La proposta di legge si compone di cinque articoli:
articolo 1 ‘Condizioni d’accesso all’assistenza sanitaria’, chiarisce che la Regione garantisce l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;
articolo 2 ‘Assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata’, prevede l’istituzione di una commissione medica multidisciplinare presso le aziende sanitarie pubbliche deputata a effettuare le verifiche mediche relative alla sussistenza delle condizioni di accesso e alle migliori modalità di esecuzione del suicidio assistito indicate dalla Corte costituzionale;
art. 3 ‘Tempi per l’erogazione delle verifiche sulle condizioni e modalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 per l’assistenza al suicidio medicalmente assistito’, disciplina la procedura e i tempi che le strutture del Servizio Sanitario Regionale, tra cui i comitati etici per la pratica clinica, devono rispettare nelle procedure connesse all’erogazione dei trattamenti di suicidio assistito, ribadendo il principio della cedevolezza invertita (comma 7). La procedura è avviata su richiesta del paziente e può essere da quest’ultimo sospesa e interrotta in ogni momento;
articolo 4 ‘Gratuità della prestazione’, in linea con le indicazioni ministeriali, prevede la gratuità delle prestazioni sanitarie connesse ai suicidi medicalmente assistiti; l’articolo 5 ‘Clausola di invarianza’, dà conto della non necessità di una speciale copertura per la legge proposta giacché essa riguarda prestazioni sanitarie che la Regione è già tenuta a garantire e per i costi delle quali si deve quindi provvedere secondo le ordinarie modalità di finanziamento dei servizi.
L’eutanasia, non passa in Veneto
“Il Consiglio regionale non autorizza nulla, per il semplice fatto che il percorso sul fine vita è già stato definito dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha garantito il suicidio medicalmente assistito in presenza di quattro requisiti: una patologia irreversibile; una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; una patologia che crea sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; una persona che sia in grado di esprimere un consenso libero e consapevole. Trovo quindi inaccettabile la tesi secondo la quale oggi il Consiglio regionale autorizza il suicidio medicalmente assistito: non corrisponde a verità”.
Sono le parole del governatore veneto Luca Zaia intervenuto oggi al Consiglio regionale del Veneto. “Rispetto le opinioni di tutti ma, su un tema così delicato e intimo, la priorità è tutelare le persone fragili -ha chiarito il presidente-. Le mie idee sono note, le ho già messe nero su bianco, ma oggi siamo qui per veder garantito un diritto sancito come inviolabile dalla nostra democrazia: permettere ai cittadini, che hanno raccolto almeno 7mila firme, di presentare e di veder esaminato un determinato progetto di legge.
Il Pdl prevede tempi certi per il suicidio medicalmente assistito: non più di 27 giorni dalla presentazione della domanda all’esecuzione della prestazione, di cui i primi 20 per valutare i requisiti della persona. Inoltre, specifica il ruolo della Sanità in materia, in particolare quello delle Ulss.
Sinceramente, non so quanto sia costituzionalmente sostenibile, ma oggi esaminiamo un provvedimento che ha avuto l’avallo del nostro Legislativo. A ogni modo, lo ribadisco, dato che tutte le diversità di vedute sono da rispettare, non posso non trovare quantomeno atipico l’intervento della Corte costituzionale”.
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