Il proliferare di crisi umanitarie sempre più violente ha generato, un numero sempre maggiore di richieste di protezione internazionale in Europa, soprattutto dal sud del mondo.
Nell´ottica della salvaguardia dei diritti fondamentali dell´uomo gli Stati membri dell´Ue si sono adoperati per garantire alle vittime di situazioni di violenza e persecuzione una tutela internazionale così come stabilito nella Convenzione di Ginevra del 1951.
Nel 2014 27 Stati membri hanno accordato uno status di protezione a 185 000 richiedenti asilo, un aumento del 50% circa rispetto al 2013. I principali beneficiari dello status di protezione sono i siriani (68 400 persone pari al 37%) seguiti da eritrei (14.600 persone pari all´8%) e afghani ( 14100 pari all´8%). Ad accoglierli in Europa ci sono in prima linea la Germania con 47 600 persone (circa l´82% in più rispetto al 2013), la Svezia (con 33 000 persone, +25% rispetto al 2013), la Francia (20 600 persone, +27% rispetto al 2013) e l´Italia (20 600 persone, + 42% rispetto al 2013). Quale status è stato loro accordato e quali sono stati i numeri nel 2014? Status di rifugiato: concesso ai cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovino fuori dal loro paese di origine e che non vogliano o non possano farvi ritorno perché temono di essere perseguitati. Di 185 000 richiedenti, a 104 000 (56%) è stato accordato lo status di rifugiato.
Protezione sussidiaria: accordata a coloro che non possiedono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, al ritorno nel paese d´origine, correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno come: la condanna a morte o all´esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Di 185 000 richiedenti, a 61 000 persone (il 33%) è stata concessa la protezione sussidiaria.
Autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari: rilasciata dalle autorità nazionali competenti che, laddove non sussistano i criteri per accordare la protezione internazionale, riconoscono la necessità di una protezione umanitaria. Su185 000 richiedenti, 20 000 (l´11%) hanno ottenuto un autorizzazione di soggiorno per ragioni umanitarie. Infine 6 500 persone hanno beneficiato dell´accoglienza negli Stati membri Ue con lo status di rifugiato reinstallato. In cosa consistono l´asilo e il sistema europeo comune di asilo? I primi due status sopra menzionati (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sono disciplinati dalla normativa europea in tema di asilo.
L´asilo è un diritto fondamentale e un obbligo internazionale, riconosciuto per la prima volta nel 1951 nella Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati. Dal 1999 l´Ue sta lavorando per la creazione e definizione di un Sistema europeo comune di Asilo (Ceas) per migliorare il quadro legislativo vigente. Sono stati elaborati diversi strumenti per l´armonizzazione del sistema comune di asilo negli Stati membri dell´Ue, tra cui: – una procedura dettagliata che definisce ogni passaggio dalla richiesta, alla concessione e agli obblighi legati all´asilo (direttiva relativa alle procedure di asilo); – la definizione degli obblighi degli Stati membri che accolgono un richiedente asilo, al cui va garantito l’accesso all’alloggio, al vitto, all’assistenza sanitaria e all’occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche; – la definizione dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato; – la procedura che determina lo Stato responsabile della presa in carico della domanda (regolamento di Dublino); – l´accesso alle banche dati contenenti le impronte digitali dei richiedenti asilo, per facilitare eventuali indagini e assicurare la prevenzione dei reati più gravi come l´omicidio o il terrorismo (regolamento Eurodac).