E’ stato, dunque, adottata in consiglio europeo una direttiva sull’uso dei Passenger Name Record (PNR)per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
La direttiva ha lo scopo di regolare il trasferimento dalle compagnie aeree agli Stati membri di dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali, così come il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti. La direttiva stabilisce che i dati PNR raccolti possono essere trattati solo per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
In base alla nuova direttiva, i vettori aerei saranno tenuti a fornire alle autorità degli Stati membri con i dati PNR per i voli in entrata o in partenza dall’UE. Essa consentirà inoltre, ma non obbliga, gli Stati membri a raccogliere dati PNR relativi ai voli intra-UE selezionati. Tuttavia, considerando la situazione della sicurezza in Europa, tutti gli Stati membri hanno dichiarato che entro la data di recepimento della direttiva che faranno pieno uso della possibilità prevista dall’articolo 2 per includere i voli intra-UE anche selezionati.
Ogni Stato membro sarà inoltre richiesto di istituire un cosiddetto informazione sui passeggeri unità, che riceverà i dati PNR dai vettori aerei.
Le nuove regole creano una norma UE per l’uso di datteri secchi e contengono disposizioni sulla:
- Le finalità per cui i dati PNR possono essere trattati nel contesto delle forze dell’ordine (valutazione pre-arrivo dei passeggeri contro criteri di rischio predeterminati o, al fine di identificare persone specifiche, l’utilizzo nelle indagini specifiche / azioni penali; ingresso nello sviluppo di rischio criteri di valutazione);
- Lo scambio di datteri secchi tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;
- archiviazione (i dati saranno inizialmente conservati per 6 mesi, dopo di che saranno mascherati fuori e conservati per un altro periodo di quattro anni e mezzo, con una procedura rigorosa per accedere ai dati completi);
- protocolli comuni e i formati di dati per il trasferimento dei dati PNR dai vettori aerei alle Unità d’informazione sui passeggeri; e
- forti garanzie per quanto riguarda la tutela della privacy e dei dati personali, compreso il ruolo delle autorità nazionali di vigilanza e la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati in ogni informazione sui passeggeri unità.