Equitalia: il giudice dichiara nulle le cartelle esattoriali notificate con raccomandata. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha emesso due sentenze in cui accoglie altrettanti ricorsi in cui si contestava la notifica della richiesta di pagamento tramite il servizio postale
Forse questa notizia avrebbe potuto evitare alcuni dei tanti drammi degli ultimi tempi, fra i quali decine e decine di atti estremi di persone disperate perché messe alle strette da un fisco e da un sistema di riscossione fondato su regole eccessivamente rigide e troppo avulse dalla realtà del tempo in cui viviamo. Regole che evidentemente non sono sempre correttamente applicate neanche dal principale riscossore dello Stato, la temibile Equitalia che soventemente viene bacchettata da sentenze delle varie commissioni tributarie sparse sul territorio nazionale.La Commissione tributaria del capoluogo veneto con le decisioni in questione ha ripercorso la giurisprudenza sulla legittimazione dell’agente della riscossione di notificare direttamente la cartella a mezzo posta ed è arrivata alla conclusione che tutte le multe spedite da Equitalia tramite posta, inclusa raccomandata A/R, e non notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione sono nulle. Conseguenza chiara per un atto non ritualmente notificato e quindi di fatto giuridicamente inesistente sarebbe il diritto per il presunto debitore di non pagarlo. In buona sostanza, la semplice consegna via posta è da considerare illegittima poiché effettuata da un soggetto non autorizzato, con ciò palesandosi un vizio radicale. Ciò significa che Equitalia è obbligata ad adempiere alla notifica mediante i soggetti ad esso abilitati per legge, ovvero ufficiali della riscossione, agenti di polizia municipale, messi di notificazione abilitati e messi comunali e non i postini. La prima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (n. 3/07/2012) fa riferimento ad un caso in cui la cartella era stata emessa dopo la notifica di due precedenti accertamenti. Nel secondo caso invece (sentenza n. 37/07/12) la cartella è stata emessa sulla base di un controllo automatizzato. In entrambi i casi l’impugnazione dei ricorrenti si basava sull’illegittimità del mezzo di notifica a mezzo posta, a cui si aggiungeva peraltro la mancata compilazione della relazione di notifica. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Cassazione, invece, la sentenza 14327/09, l’ordinanza 15948/10 e la sentenza 11708/11 – a parere dei giudici vicentini – non hanno mai ammesso che ciò sia possibile. In particolare, se letta bene, la prima sentenza lo ritiene ammissibile, ma si riferisce a una vicenda del 1984: la norma applicabile all’epoca conteneva l’inciso «da parte dell’esattore» poi successivamente eliminato. La seconda ordinanza affronta solo il problema della relazione di notifica ma non risponde al quesito relativo al potere di notifica diretta dell’agente della riscossione. La terza ha ritenuto legittima la notifica della cartella con raccomandata con avviso di ricezione ma non ha affrontato direttamente il problema se il concessionario sia, o meno, legittimato a eseguire tale tipo di notifica dopo l’ultima modifica (operata nel 1999) dell’articolo 26 del Dpr 602/73. I giudici tributari hanno inoltre specificato che la cancellazione dell’inciso «da parte del l’esattore» rileva come il legislatore abbia voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione. Pertanto, spetta ad Equitalia accertare che l’ufficiale addetto alla riscossione riceva la cartella e adempia alla compilazione della notifica, specificando l’ufficio postale di partenza. Nei casi affrontati dalla commissione tributaria di Vicenza sono stati accolti i ricorsi attraverso un’interpretazione letteraria e sistematica della norma: si potrebbe semplificativamente dire che le somme dovute non siano mai state richieste da Equitalia. Va da sé che nel caso di sanzioni, tributi e multe assai datate, una delle ovvie conseguenze potrebbe essere quella della prescrizione del debito e quindi l’impossibilità definitiva per la PA di richiedere le relative somme.
Fonte: Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore†e  “Sportello dei Dirittiâ€