Gli ambasciatori europei presso l’UE hanno approvato l’accordo provvisorio raggiunto dalla presidenza bulgara riguardo alla revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili. I negoziatori della presidenza bulgara hanno raggiunto un accordo con il Parlamento europeo nella quinta riunione di trilogo. L’approvazione odierna significa che il Consiglio ha approvato l’accordo.
Questo nuovo quadro regolamentare spianerà la strada alla transizione dell’Europa verso fonti di energia pulita quale energia eolica, solare, idrica, maremotrice, geotermica o da biomassa. Inoltre consentirà all’Europa di mantenere il suo ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici e nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi.
L’accordo fissa un obiettivo principale del 32% di energia da fonti rinnovabili a livello dell’UE per il 2030. Comprende una clausola per rivedere questo obiettivo in caso di variazioni della domanda del consumo energetico e per tener conto degli obblighi internazionali dell’UE.
Altri elementi chiave dell’accordo:
- La concezione di regimi di sostegno renderà possibile un sostegno specifico per le tecnologie, allineato agli orientamenti in materia di aiuti di Stato. L’apertura del sostegno per le energie rinnovabili agli Stati membri limitrofi sarà volontaria e punterà a un ritmo di almeno il 5% tra il 2023 e il 2026 e il 10% tra il 2027 e il 2030. Eccetto in taluni casi, gli Stati membri saranno obbligati a rilasciare garanzie di origine.
- Le procedure autorizzative saranno semplificate e razionalizzate con un termine massimo di due anni per i progetti regolari e di un anno in caso di ripotenziamento (repowering), entrambi i termini prorogabili di un anno aggiuntivo in circostanze specifiche e senza pregiudizio per le procedure ambientali e giudiziarie. Ai progetti su piccola scala al di sotto di 10,8 kW si applicano procedure di notifica semplice. Ciascuno Stato membro può scegliere di applicare procedure di notifica semplici anche ai progetti fino a 50 kW.
- L’aumento annuale di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento sarà indicativamente di 1,3 punti percentuali o di 1,1 punti percentuali se si tiene conto del calore di scarto.
- Tramite gli obblighi in capo ai fornitori di combustibili, le energie rinnovabili raggiungeranno un livello di almeno il 14% nei trasporti entro il 2030, integrato da una serie di moltiplicatori facilitanti per promuovere le energie rinnovabili in differenti settori.
- I biocarburanti convenzionali saranno limitati a un massimo del 7% in tutta l’UE, con ulteriori limiti per Stato membro se inferiori al 7%. Il conteggio dei biocarburanti con un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC) sarà congelato ai livelli del 2019 e gradualmente eliminato dal 2023 al 2030.
- Per la produzione di energia elettrica basata sulla biomassa, saranno applicati criteri di efficienza in funzione delle dimensioni degli impianti.
- La direttiva stabilisce inoltre un quadro chiaro e stabile per l’autoconsumo delle famiglie. Questo significa che i consumatori con impianti su scala ridotta fino a 30 kW saranno esentati da qualsiasi onere o canone, mentre gli Stati membri potranno applicare oneri se l’autoconsumo aumenta in maniera eccessiva.