Il Consiglio Europeo ha prorogato la validità del cosiddetto elenco UE dei terroristi, che stabilisce le persone, i gruppi e le entità soggetti a misure restrittive destinate a combattere il terrorismo. Alle 14 persone e ai 21 gruppi ed entità presenti nell’elenco si applica il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie detenute nell’UE. È inoltre fatto divieto agli operatori dell’UE di mettere capitali e risorse economiche a loro disposizione.
Il Consiglio può stabilire l’elenco UE dei terroristi e imporre misure restrittive in base alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio.
Il Consiglio ha redatto per la prima volta l’elenco in attuazione della risoluzione 1373 (2001) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a seguito degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. Da allora lo riesamina periodicamente, almeno una volta per semestre, in base a uno scambio di informazioni tra gli Stati membri su eventuali nuovi elementi e sviluppi relativi agli inserimenti in elenco.
Il regime di sanzioni è distinto dalla normativa UE che attua le risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015) del Consiglio di sicurezza dell’ONU relative ad Al Qaeda e all’ISIL/Da’esh. L’UE dispone anche di un proprio regime di sanzioni che le consente di applicare sanzioni in maniera autonoma nei confronti dell’ISIL/Da’esh e di Al Qaeda e di persone ed entità ad essi associate o che li sostengono.
Il Consiglio europeo
Il Consiglio europeo definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell’UE. Non fa parte dei legislatori dell’UE e pertanto non negozia né adotta leggi dell’UE. Stabilisce invece l’agenda politica dell’Unione, generalmente adottando nelle sue riunioni “conclusioni” che individuano le questioni problematiche e le azioni da intraprendere.