L’UE facilita la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi semplificando il rilascio di documenti di viaggio provvisori sicuri e ampiamente accettati.
Il Consiglio Europeo ha appena adottato la direttiva su un documento di viaggio provvisorio dell’UE. I negoziati sul fascicolo sono stati conclusi durante la presidenza rumena del Consiglio. La direttiva aggiorna le norme, il modello e le caratteristiche di sicurezza del documento di viaggio provvisorio dell’UE. Semplifica le formalità per i cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto per garantire che dispongano di un documento di viaggio provvisorio rilasciato da un altro Stato membro e possano rimpatriare. La direttiva consente quindi ai cittadini dell’Unione non rappresentati di esercitare il diritto alla tutela consolare in modo più facile ed efficace.
Documento di viaggio provvisorio: cosa prevede la direttiva
Obiettivo della direttiva è anche garantire la coerenza fra le condizioni e le procedure specifiche per il rilascio dell’ETD UE e le norme generali in materia di misure di coordinamento e cooperazione volte a facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi.
Il documento di viaggio provvisorio è un documento di sola andata che consente al titolare di rimpatriare o eccezionalmente di raggiungere un’altra destinazione, nell’eventualità che non disponga del suo regolare documento di viaggio, poiché per esempio smarrito o rubato. I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere un ETD UE all’ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro dell’Unione. Lo Stato membro che presta assistenza procederà quindi a una verifica della cittadinanza e dell’identità del cittadino in questione presso lo Stato membro di origine di quest’ultimo. Le consultazioni fra gli Stati membri dovrebbero avere luogo quanto più rapidamente possibile, in linea generale entro cinque giorni.
L’ETD UE rilasciato dovrebbe avere una validità pari alla durata del viaggio e, salvo circostanze eccezionali, non superiore a 15 giorni di calendario. Avrà un modello uniforme (costituito da un modulo e da un adesivo), conterrà tutte le informazioni necessarie e soddisferà elevati requisiti tecnici per evitare la contraffazione e la falsificazione, comprese caratteristiche di sicurezza riconoscibili. Per rafforzare la sicurezza, i destinatari di tale documento dovrebbero restituirlo alle autorità una volta rimpatriati in modo sicuro.
Documento di viaggio provvisorio: come prosegue l’iter legislativo
La direttiva verrà ora firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La Commissione adotterà quindi atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l’ETD UE. Gli Stati membri disporranno di due anni per adottare tali prescrizioni tecniche complementari nonché eventuali norme legislative e disposizioni giuridiche necessarie per conformarsi alla direttiva in oggetto. Cominceranno quindi ad applicare le misure concordate 36 mesi dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche.
Le prime norme su un documento di viaggio provvisorio dell’UE sono state adottate nel 1996. Tuttavia, il modello attuale del documento non risponde ai moderni requisiti di sicurezza, restando esposto al rischio di frode e contraffazione. Per porre rimedio a questa carenza, il 31 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta iniziale per aggiornare le norme in questione. Il Parlamento europeo ha adottato il proprio parere il 16 gennaio 2019.