Il Consiglio Europeo ha adottato la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori. L’obiettivo della direttiva riveduta è agevolare la prestazione di servizi a livello transnazionale garantendo al tempo stesso la concorrenza leale e il rispetto dei diritti dei lavoratori assunti in uno Stato membro e inviati temporaneamente in un altro Stato membro dal datore di lavoro (lavoratori distaccati).
Più nello specifico, la direttiva vuole garantire retribuzioni eque e condizioni di parità tra le imprese che distaccano i lavoratori e le imprese locali nel paese ospitante, nel rispetto del principio della libera circolazione dei servizi.
La nuova direttiva prevede in particolare quando segue:
- La retribuzione si applicherà dal primo giorno di distacco, in modo che i lavoratori distaccati possano beneficiare delle stesse norme in materia di retribuzione dei lavoratori locali dello Stato membro ospitante. Sono inoltre chiarite le norme in materia di indennità.
- È introdotta la nozione di distacco a lungo termine. Un lavoratore sarà distaccato a lungo termine dopo 12 mesi – con possibile proroga di sei mesi previa notifica motivata da parte del prestatore di servizi. Dopo tale periodo il lavoratore distaccato sarà soggetto quasi sotto ogni punto di vista al diritto del lavoro del paese ospitante.
- Aumenta il numero di contratti collettivi potenzialmente applicabili negli Stati membri che dispongono di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati. I contratti collettivi possono applicarsi ai lavoratori distaccati non solo nel settore edilizio, come avvenuto finora, ma in tutti i settori.
- Le agenzie interinali devono garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni che applicano ai lavoratori temporanei assunti nello Stato membro in cui si svolge il lavoro.
- Viene rafforzata la cooperazione contro frodi e abusi in materia di distacco.
- Per quanto concerne il settore dei trasporti internazionali su strada, le disposizioni della direttiva si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della futura legislazione settoriale.
- Il termine per il recepimento e la data di applicazione saranno 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva.