Disabili sulle strisce blu: obbligo per i comuni riservare un certo numero di spazi gratuiti. Lo ha ribadito il ministero dei trasporti con il parere n. 6241 del 22 dicembre 2011. Nell’organizzazione dei parcheggi a pagamento il comune deve sempre riservare un certo numero di spazi gratuiti ai detentori del permesso arancione
I comuni ora hanno una chiara indicazione dal governo su come comportarsi sulla gestione delle strisce blu. Il diritto alla mobilità , sancito dalla Costituzione deve essere protetto e garantito soprattutto nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale; tale principio generale trova rispondenza in diverse previsioni del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, volte a facilitare la mobilità delle persone disabili. Insomma un importante passo avanti, anche se va detto che l’articolo 7 del codice della strada prevede che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del sindaco, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale. Ora bisogna puntare, come recita la risoluzione della Commissione Trasporti, a prevedere, per i veicoli a servizio di disabili muniti del contrassegno previsto dal codice della strada, la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu, qualora risultino indisponibili gli stalli riservati gratuitamente ai disabili. Sempre in tema di disabili e contrassegno è opportuno anche segnalare che secondo una recente sentenza la Cassazione ha disposto che chi espone sull’automobile il contrassegno per invalidi intestato ad altri non commette reato. Gli ermellini dopo aver fatto un excursus sui due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, ha aderito all’impostazione stabilita dalla sentenza della stessa sezione della Corte, con la sentenza n. 35004/10, precisando la necessità di dover escludere il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull’auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all’articolo 494 del codice penale. I giudici del Palazzaccio hanno quindi ritenuto concludere escludendo l’integrazione dei reati contestati e statuendo che il comportamento dei soggetti è riconducibile ad un mero illecito amministrativo anche perché l’art. 188 del Codice della Strada al quarto e nel quinto comma stabilisce le ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’uso improprio dell’autorizzazione.
Fonte: Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” e “Sportello dei Diritti”