Il Consiglio ha convenuto la sua posizione sulla proposta di riforma dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Le norme aggiornate rafforzeranno i diritti dei passeggeri, in particolare di quelli con disabilità o a mobilità ridotta, garantiranno un’applicazione più uniforme delle norme stesse e miglioreranno la fornitura di informazioni. Le nuove norme inoltre sensibilizzeranno i passeggeri e promuoveranno l’uso dei “biglietti globali”, che coprono servizi ferroviari successivi gestiti da una o più società. La proposta crea anche condizioni di parità tra i modi di trasporto introducendo una clausola per circostanze eccezionali (situazioni di forza maggiore).
“Queste nuove norme rafforzeranno i diritti di tutti i passeggeri, compresi quelli a mobilità ridotta, e garantiranno chiarezza in caso di ritardi e cancellazioni. Al tempo stesso incoraggeranno le società ferroviarie a fornire maggiori e migliori servizi, aumentando così la popolarità di questi mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente.“
Sanna Marin, ministra finlandese dei trasporti e delle comunicazioni, presidente della riunione
La proposta aggiorna il regolamento vigente, del 2007, che si applica ai viaggi e ai servizi sia nazionali che internazionali.
Diritti dei passeggeri: la posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio (“orientamento generale”) crea norme chiare e stabilisce responsabilità precise riguardo alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, anche nei casi in cui le stazioni siano prive di personale e i treni non abbiano personale di accompagnamento. Chiarisce le regole applicabili all’indennizzo per la perdita o la riparazione di attrezzature per la mobilità. Il personale preposto ad assistere le persone con disabilità o a mobilità ridotta riceverà una formazione di modo che possa rispondere alle diverse esigenze. Il Consiglio ha anche allineato il testo al recente atto europeo sull’accessibilità affinché le norme siano coerenti.
L’ambito di applicazione del regolamento sarà progressivamente esteso a determinati servizi nazionali che, attualmente, gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione delle disposizioni del regolamento, in particolare nelle situazioni che comportano un obbligo di servizio pubblico. La gradualità di tale estensione è necessaria per garantire la certezza del diritto e il rispetto dei contratti in vigore con gli operatori. Gli Stati membri continueranno a poter concedere deroghe, ad esempio per i servizi urbani, suburbani e regionali (in contrapposizione con i servizi a lunga distanza), alla luce delle loro caratteristiche specifiche.
Il testo migliora la fornitura di informazioni sui diritti dei passeggeri. Ad esempio, una sintesi dei diritti dovrà essere fornita sul biglietto e, qualora non sia possibile, il passeggero dev’essere informato con altri mezzi.
Una clausola di forza maggiore per i servizi ferroviari apporterà chiarezza giuridica e condizioni di maggiore parità rispetto ad altri modi di trasporto per i quali simili clausole esistono già. Le società ferroviarie non saranno tenute a versare indennizzi per ritardi o cancellazioni dovuti a circostanze che non avrebbero potuto evitare, quali condizioni metereologiche estreme, gravi catastrofi naturali o presenza di persone sui binari. Gli scioperi del personale ferroviario non saranno coperti da questa deroga.
Sarà più facile per i passeggeri ottenere informazioni sui biglietti globali. Se un viaggio comprende coincidenze, il venditore deve informare il passeggero, prima dell’acquisto, se i biglietti in questione costituiscono un biglietto globale. I biglietti che non sono globali dovranno riportarlo esplicitamente. Il testo precisa anche le responsabilità delle società ferroviarie e dei venditori di biglietti se i biglietti sono acquistati in un’unica transazione.
Disposizioni più dettagliate riguardo alle biciclette mirano ad apportare chiarezza e a facilitarne il trasporto a bordo dei treni.
Per migliorare l’applicazione delle norme, il testo definisce procedure più precise per il trattamento dei reclami e le relative scadenze.
Esattamente come nella proposta della Commissione, la posizione del Consiglio mantiene invariati i livelli degli indennizzi minimi per i ritardi.
Dal momento che la proposta stabilisce un livello minimo di tutela, gli Stati membri sono liberi di adottare norme più rigorose per la protezione dei diritti dei passeggeri.
Il regolamento modificato sarà applicabile due anni dopo l’entrata in vigore.