I consumatori saranno presto in grado di difendere i propri diritti collettivamente e in modo più efficiente in tutta l’UE. Oggi il Consiglio ha raggiunto un accordo su un progetto di direttiva relativa ad azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
“Il mercato unico può realizzare appieno il suo potenziale solo se i consumatori dell’UE hanno accesso a strumenti efficienti e convenienti per far valere i propri diritti in tutti gli Stati membri. Il testo concordato oggi fornisce ai consumatori tali strumenti proteggendo al contempo i commercianti da controversie abusive.” ha dichiarato Timo Harakka, ministro finlandese del lavoro.
Il progetto di direttiva mira a istituire un sistema di azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori contro le violazioni del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri. Il sistema coprirà le azioni sia per le ingiunzioni che per i ricorsi. La direttiva è stata proposta dalla Commissione nell’aprile 2018 come parte del pacchetto “Nuovo accordo per i consumatori” della Commissione, che mira a garantire regole eque e trasparenti per i consumatori dell’UE.
Tutela degli interessi collettivi dei consumatori: come funzionerà la direttiva UE
La direttiva UE autorizza entità qualificate, come le organizzazioni dei consumatori, a cercare, oltre alle ingiunzioni, anche misure di risarcimento, incluso il risarcimento o la sostituzione, per conto di un gruppo di consumatori che è stato danneggiato da un professionista in violazione di una delle leggi dell’UE atti che figurano in un allegato alla direttiva. Tali atti giuridici riflettono i recenti sviluppi nel campo della protezione dei consumatori. Poiché oggi i consumatori operano in un mercato più ampio e sempre più digitalizzato, per raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori è necessario che la direttiva copra settori quali servizi finanziari, viaggi e turismo, energia, telecomunicazioni e protezione dei dati, oltre al diritto generale dei consumatori.
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità per le entità qualificate, il Consiglio distingue tra le entità qualificate abilitate a proporre azioni rappresentative nazionali e quelle autorizzate a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. Il primo dovrà soddisfare i criteri stabiliti dalla legge dello Stato membro designante, mentre il secondo dovrà soddisfare i criteri armonizzati stabiliti dalla direttiva stessa.
Ai fini delle azioni rappresentative per i ricorsi, gli Stati membri sono liberi di scegliere tra un sistema di opt-in e un opt-out. In un sistema opt-in, i consumatori dovranno esprimere il loro desiderio di essere rappresentati dall’entità qualificata ai fini di una particolare azione rappresentativa. In un sistema di opt-out, i consumatori che non desiderano essere rappresentati dall’entità qualificata ai fini di una determinata azione rappresentativa saranno tenuti a rilasciare una dichiarazione in tal senso.
Una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva che stabilisce una violazione che lede gli interessi collettivi dei consumatori potrà essere utilizzata come prova dell’esistenza di tale violazione ai fini di qualsiasi altra azione di ricorso contro lo stesso operatore commerciale per la stessa violazione.
Gli Stati membri disporranno di 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva per recepirla nel diritto nazionale, nonché di altri 12 mesi per iniziare ad applicare tali disposizioni.
La direttiva UE si applicherà alle azioni rappresentative presentate dopo la data di applicazione.