Hanno introdotto il tema i professori Musella, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Francesco Santoni. Tra gli ospiti la docente dell’Università di Lione 2 Sylvaine Laulom e Ana Murcia Claveria dell’Università di Valladolid. Hanno arricchito la lectio i professori Lucia Venditti, Cristina Vano e Marcello D’Aponte, docente di diritto del lavoro presso la stessa università e a cui abbiamo rivolto alcune domande.Professore come e perché nascono iniziative importanti come queste. L’intento è in primis sensibilizzare il legislatore italiano su un tema, quello delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, che è privo di una regolamentazione interna organica. Inoltre è innegabile l’intento formativo: occorre partire dalle coscienze dei più giovani , attraverso l’istruzione affinchè si reprimano certi comportamenti che ahimè vanno a danno dell’intera collettività oltre che del singolo individuo.
Un horror vacui che non è stato ancora colmato dal legislatore italiano. Come mai? Quello delle molestie sessuali è un fenomeno atavico, è sempre esistito ma è sempre stato “superato” in nome di logiche di potere e di interessi di parte. Non dimentichiamo poi che le donne hanno conquistato i loro diritti solo dopo la seconda metà del XX secolo.
Quali sono i rifermenti normativi? Abbiamo un codice delle pari opportunità (quello del 2006), dei principi generali dell’ordinamento quali l’art. 32 e 41 che preservano rispettivamente la salute e la dignità umana e delle direttive comunitarie a cui il nostro corpus normativo deve uniformarsi ma ad oggi è assente una disciplina nazionale specifica sull’argomento. Punto di riferimento importante è per il legislatore un articolo del codice civile, il 2087, che, tutelando le condizioni di lavoro, ci dice che l’imprenditore è obbligato ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure – perciò anche disciplinari e organizzative – necessarie a difendere non solo l’integrità fisica ma anche la personalità morale dei propri dipendenti.
Cosa si intende per molestia sessuale? Occorre in primis fare un distinguo importante tra le molestie che sono comportamenti perseguibili dal legislatore in quanto violano la dignità della persona per ragioni di razza, sesso, religione da quelle che hanno un contenuto e un fine esplicitamente sessuale. Una definizione è stata fornita dalla direttiva CEE n.2002/73 che ha definito tra l’altro anche il mobbing, una forma di molestia se vogliamo, una situazione in cui si verifica un comportamento indesiderato che, violando il decoro dell’individuo, porta alla creazione di un clima intimidatorio, degradante ostile, umiliante e offensivo per il lavoratore.
Come può un lavoratore difendersi concretamente da certi comportamenti sul luogo di lavoro Fortunatamente esiste la contrattazione collettiva, fonte negoziale privata, a sopperire alle mancanze del legislatore. Un ruolo non secondario lo svolgono i codici disciplinari, rigorosamente presenti sui luoghi di lavoro.
Un fenomeno che riguarda principalmente ma non solo le donne Indubbiamente i dati ci dicono che oltre il 90% delle molestie sui luoghi di lavoro riguardano ahimè il gentil sesso ma è chiaro che certe condotte vanno represse indipendentemente dal sesso del molestato.
Spagna, Francia, Italia: quali sono i punti di contatto tra le diverse legislazioni Il reiterarsi dei comportamenti, l’indesideratezza, il principio della ragionevolezza cioè l’oggettività del fatto lesivo sono tutti elementi universalmente riconosciuti dal diritto europeo. Così come un sistema di sanzioni ad hoc che, a seconda dei casi, va a colpire al cuore il fenomeno. Mi piace parlare per il prossimo futuro di una vera e propria civiltà europea del lavoro in cui prevenzione e formazione dovranno giocare un ruolo chiave.
In conclusione il Prof. Santoni ha ricordato la figura di Altiero Spinelli a cui è intitolata l’aula magna dell’Università e il suo grande impegno politico per un’Europa libera e unita.