Dopo sei mesi di stallo, il Senato ha provveduto alla calendarizzazione in commissione Giustizia della discussione sul DDL Zan. L’avvio dei lavori è previsto per dopodomani 6 maggio con il senatore leghista Andrea Ostellari (presidente della commissione Giustizia al Senato) nel ruolo di relatore unico. La Lega è uno dei partiti che maggiormente osteggia l’approvazione del DDL Zan insieme a Fratelli d’Italia anche se intorno a questo disegno di legge si è creato un movimento trasversale che ha come suo fondamento la coscienza personale. Analizziamo insieme il contenuto del DDL Zan.
DDL Zan: il contenuto articolo per articolo
Le “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità” note come DDL Zan partono da una premessa fondamentale: la distinzione tra sesso e genere. Il primo termine riconduce alla biologia e a quello che è stato appurato alla nascita. Il secondo termine, invece, trova il suo fondamento nella “manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”. Viene stabilito quindi che l’identità di genere è legata non alle caratteristiche biologiche ma alla percezione che si ha di sé anche nel caso in cui non si sia affrontato un percorso di transizione. Un tema, quello del gender, da sempre ostico per la destra.
Libertà vs violenza
L’impianto generale del disegno di legge si basa, fondamentalmente, sulla modifica dell’articolo 604 bis del codice penale che punisce la “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” integrandolo con l’aggiunta della discriminazione basata sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale e sulla disabilità. La modifica dell’articolo del codice penale si inserisce in un quadro, come ben specificato, di pluralismo di idee e libertà di scelte. Un quadro, dunque, che definisce una linea di confine invalicabile tra l’esprimere un proprio pensiero e fare di questi pensieri la base di atti di violenza o di istigazione alla violenza. Un emendamento, appositamente aggiunto, dopo le accuse (provenute dal fronte del no al disegno di legge) di violazione della libertà di espressione. Se il disegno di legge sarà approvato, varranno le stesse pene previste nell’articolo 604 bis: la reclusione fino a un anno e sei mesi o il pagamento di una multa fino a 6000 euro per coloro che con le loro idee istigano alla violenza per motivi basati sui motivi appena illustrati. La reclusione da sei mesi a quattro anni per coloro che commettono o istigano a commettere atti di violenza basati sugli stessi motivi di cui sopra. Il disegno di legge prevede anche l’istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia che cadrà il 17 maggio.
Pari dignità = pari diritti
Cosa modifica davvero il DDL Zan? Il disegno di legge prevede, inoltre, la creazione di strutture di accoglienza e sostegno alle persone discriminate per motivi legati al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere e l’uso di tutta una serie di mezzi che possano contrastare il fenomeno delle discriminazioni fondate su questi motivi. Primo fra tutti la sensibilizzazione delle giovani generazioni attraverso progetti scolastici. Per intenderci, come adesso a partire dalle scuole elementari si insegna che i bambini con la pelle bianca e quelli con la pelle nera hanno pari dignità e quindi gli stessi diritti, allo stesso modo si insegnerà (sempre in caso di approvazione) che un bambino che sente di essere una bambina o viceversa è un bambino che esprime un suo modo di essere al pari dei bambini che si percepiscono in conformità con il proprio sesso biologico. Un’operazione vista come un lavaggio del cervello per chi lo osteggia, come uno strumento di aiuto per chi lo sostiene.
In copertina foto di Julie Rose da Pixabay