Il Consiglio Europeo ha concordato la sua posizione negoziale (orientamento generale) su un regolamento che istituisce il quadro per un mercato interno dell’energia elettrica in tutta l’UE.
Il regolamento è una delle proposte legislative del pacchetto “Energia pulita” e rappresenta la pietra angolare del nuovo assetto del mercato dell’energia elettrica. Rivede le norme e i principi che garantiscono un mercato dell’energia elettrica funzionante, competitivo e privo di distorsioni con l’obiettivo di accrescere la flessibilità, la decarbonizzazione e l’innovazione.
In tal modo agevolerà la transizione dell’UE verso un’economia a basse emissioni di carbonio e consentirà il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare il quadro 2030 per il clima e l’energia.
L’orientamento generale consentirà al Consiglio di avviare i negoziati con il Parlamento l’anno prossimo. Qui di seguito sono illustrati gli elementi centrali della posizione del Consiglio.
In linea con la proposta della Commissione, vi sono nuove norme che garantiscono condizioni adeguate per gli scambi di energia elettrica in orizzonti temporali differenti, ma con il chiaro obiettivo di avvicinare gli scambi al tempo reale. Ciò consentirà una quota maggiore di produzione di energie rinnovabili nei sistemi energetici. Le nuove norme in materia di dispacciamento e responsabilità del bilanciamento limiteranno le distorsioni del mercato in quanto consentiranno un numero inferiore di esenzioni rispetto ad ora.
I principi relativi all’istituzione di “zone di offerta”, altrimenti dette zone di scambio di energia elettrica, sono definiti in modo più chiaro. Le norme sull’allocazione delle capacità specificate nella proposta della Commissione prevedono che la capacità massima sia allocata ai partecipanti al mercato al confine di una zona di offerta. Nel testo del Consiglio è stabilito un livello di riferimento di capacità massima al confine, che deve essere rispettato. I paesi al di sotto del livello di riferimento dovranno provvedere ad attuare azioni correttive o a riconfigurare le zone di offerta. Per l’intero processo è stata introdotta una scadenza e la Commissione ha la possibilità di intervenire se il livello di riferimento non è rispettato entro tale data.
Gli impianti continueranno a essere ricompensati quando mettono a disposizione capacità di generazione di energia elettrica per mezzo di meccanismi di regolazione della capacità al fine di far fronte a picchi di domanda. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno è necessario armonizzare le norme relative a tali meccanismi. La posizione del Consiglio stabilisce i principi di concezione per i meccanismi di regolazione della capacità, oltre alle relative modalità di attuazione. Il fatto che i nuovi impianti saranno ammessi a partecipare dopo il 2025 solo se le loro emissioni saranno inferiori a 550 gr di CO2/kWh oppure a una media annuale di 700 kg di CO2 per kW installato costituisce un elemento importante. È previsto inoltre un limite per la partecipazione delle centrali elettriche esistenti, che non possono ricevere pagamenti dopo il 2030 e per cui i pagamenti dovranno essere ridotti dopo il 2025.
Sarà creata una valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse, che fungerà, insieme alle valutazioni nazionali, da base per le decisioni relative ai meccanismi di regolazione della capacità.
Sulla base dell’orientamento generale, la Commissione redigerà entro il 2025 una relazione in cui valuterà quali elementi dei codici di rete esistenti possano essere inclusi negli atti dell’UE relativi al mercato interno dell’energia elettrica. I codici di rete potranno essere modificati fino alla fine del 2027.
Inoltre, l’orientamento generale sostiene l’istituzione di un’entità europea di gestori dei sistemi di distribuzione e rafforza il ruolo dei coordinatori regionali della sicurezza, definendone l’ambito geografico e i compiti concreti.