Il Consiglio Europeo ha adottato una raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libera di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. La raccomandazione mira a evitare frammentazioni e interruzioni e ad accrescere la trasparenza e la prevedibilità per cittadini e imprese.
"La pandemia di COVID-19 ha turbato in vari modi la nostra quotidianità. A causa delle restrizioni di viaggio, per alcuni dei nostri cittadini è oggi difficile recarsi al lavoro, all'università o far visita ai propri cari. È nostro dovere comune garantire il coordinamento di tutte le misure suscettibili di incidere sulla libera circolazione e fornire ai nostri cittadini tutte le informazioni di cui hanno bisogno per decidere in merito al loro viaggio.", Michael Roth, ministro aggiunto per l'Europa della Germania
Qualsiasi misura che limiti la libertà di circolazione a tutela della salute pubblica deve essere proporzionata e non discriminatoria e deve essere revocata non appena la situazione epidemiologica lo consente.
Criteri comuni e mappatura della libera circolazione
Ogni settimana gli Stati membri dovrebbero fornire al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) i dati disponibili sui seguenti criteri:
- numero di nuovi casi registrati per 100 000 abitanti negli ultimi 14 giorni
- numero di test per 100 000 abitanti effettuati nell’ultima settimana (tasso di test effettuati)
- percentuale di test positivi effettuati nell’ultima settimana (tasso di positività dei test)
Sulla base di tali dati, l’ECDC dovrebbe pubblicare ogni settimana una mappa degli Stati membri dell’UE, suddivisa per regioni, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri. Le zone dovrebbero essere contrassegnate con i seguenti colori:
- verde se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 25 e il tasso di positività dei test è inferiore al 4%
- arancione se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 50, ma il tasso di positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è compreso tra 25 e 150 e il tasso di positività dei test è inferiore al 4%
- rosso se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore a 50 e il tasso di positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è superiore a 150
- grigio se non sono disponibili informazioni sufficienti o se il tasso di test effettuati è inferiore a 300
Restrizioni alla libera circolazione
Gli Stati membri non dovrebbero limitare la libera circolazione delle persone che viaggiano da o verso zone verdi.
Nel valutare l’opportunità di applicare le restrizioni, essi dovrebbero rispettare le differenze nella situazione epidemiologica tra le zone arancioni e rosse e agire in modo proporzionato, oltre a tenere conto della situazione epidemiologica nel proprio territorio.
In linea di massima gli Stati membri non dovrebbero rifiutare l’ingresso dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri. Gli Stati membri che reputano necessario introdurre restrizioni potrebbero imporre ai viaggiatori provenienti da zone non verdi di:
- sottoporsi a quarantena
- sottoporsi a un test dopo l’arrivo
Gli Stati membri possono offrire la possibilità di sostituire questo test con un test effettuato prima dell’arrivo.
Gli Stati membri potrebbero inoltre imporre alle persone che entrano nel loro territorio di presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri. Dovrebbe essere elaborato un modulo europeo comune per la localizzazione dei passeggeri che possa essere utilizzato dagli Stati membri.
Coordinamento e informazione al pubblico
Gli Stati membri che intendono applicare restrizioni dovrebbero anzitutto informarne lo Stato membro interessato, prima dell’entrata in vigore, nonché gli altri Stati membri e la Commissione. Se possibile, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con 48 ore di anticipo.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive su eventuali restrizioni e requisiti. Come regola generale, tali informazioni dovrebbero essere pubblicate 24 ore prima dell’entrata in vigore delle misure.