Nell’ambito del diritto internazionale è andato ad affermarsi, nei tempi più recenti, il principio di legittimità democratica degli Stati. Per analizzare il suo significato è necessario prima di tutto definire il concetto di soggetto internazionale. Infatti, contrariamente a quanto la dimensione tradizionale della dottrina sul diritto internazionale tendeva a far prevalere, i soggetti internazionali non sono rappresentati solamente dagli Stati. L’attuale comunità internazionale risulta caratterizzata dalla presenza di pluralità di soggetti internazionali a personalità differenziata, che possono essere Stati, enti assimilabili a Stati, organizzazioni internazionali, ma anche soggetti transnazionali individuali o collettivi. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esiste una definizione giuridica di cosa è un soggetto internazionale, in quanto non esiste alcuna codificazione come quella che c’è stata, ad esempio, con la Convenzione di Vienna del 1969 per disciplinare il diritto riguardante i trattati internazionali. Questo rende certamente più complessa la sua definizione giuridica. Possono essere considerati soggetti internazionali anche i movimenti di liberazione nazionale, in quanto soggetti transnazionali. Il superamento della fase stato-centrica che ha caratterizzato i diritto internazionale, ha determinato il riconoscimento di un ruolo anche a soggetti internazionali non statali. Secondo la visione tradizionale uno Stato per essere tale deve riuscire a imporsi come Stato sulla comunità internazionale, la quale deve accettarlo nello stato di fatto e non di diritto, seguendo quindi il principio dell’effettività, in quanto uno Stato esiste nel mondo reale e non in quello del diritto internazionale.
L’affermazione dell’evoluzione ultima del diritto internazionale ha portato alla soggettività internazionale una visione pluralistica e non stato-centrica. Per definire in modo più chiaro cosa è un soggetto internazionale bisogna porsi la domanda su quali sono i soggetti internazionali ai quali il diritto internazionale applica le sue norme, e quindi su chi impone i suoi obblighi e diritti. In quest’ambito rientrano quindi anche le persone fisiche, perché la Corte penale internazionale attribuisce responsabilità individuali per i crimini internazionali commessi. Con il superamento della dimensione stato centrica i diritti internazionali hanno come destinatari le persone fisiche.
La nuova dimensione giuridica, quella del principio della legittimità democratica degli Stati, è andata ad affermarsi nei paesi del continente europeo, americano e africano. Lo Stato per essere considerato legittimo in quanto tale deve essere democratico e rispettoso dei diritti umani fondamentali. Questa visione non è prevista dalle attuali consuetudini del diritto internazionale generale, non è quindi giuridicamente vincolante, in quanto non è condivisa dalla totalità della comunità internazionale. Essendo questo principio ancora rifiutato da molti paesi del continente asiatico, non può essere adottato come principio fondamentale del diritto internazionale generale. Non esiste infatti una norma consuetudinaria che impone a uno Stato di essere democratico per essere legittimo. Se uno Stato commettesse una violazione, anche grave, delle norme fondamentali del diritto internazionale, l’esistenza stessa di quello Stato non verrebbe messa in discussione, in quanto Il diritto internazionale per determinare l’esistenza o meno di uno Stato considera lo stato di fatto.
In questo ambito c’è un contrasto tra il diritto internazionale tradizionale e la nuova visione che attribuisce importanza a un percorso democratico per la legittimazione di uno Stato. E’ opportuno quindi differenziare una dimensione giuridica da una dimensione sociologica.
Uno Stato che viola sistematicamente i principi fondamentali del diritto internazionale, come il divieto alla discriminazione, di persecuzione, di genocidio, porrà in essere una situazione insostenibile nel lungo periodo che porterà con molta probabilità all’estinzione di quello stesso Stato. E’ quanto accaduto nel caso del regime dei talebani in Afghanistan, che controllava la quasi totalità del territorio del paese. Questo regime teocratico violava sistematicamente gli standard dei diritti fondamentali, adottando principi antitetici alla comunità internazionale, ospitando, fra le altre cose, sul proprio territorio le basi terroristiche dei fondamentalisti islamici di Al Qaeda. Il regime dei talebani, emarginato dalla comunità internazionale, ottenne il riconoscimento solamente dal Pakistan e dall’Arabia Saudita. Il boicottaggio da parte della comunità internazionale dovuta a queste importanti violazione ne ha impedito di continuare ad esistere, anche se, fino a quel momento, è stato considerato lo Stato dell’Afghanistan. Questo dimostra come nel lungo periodo prevalga la dimensione sociologica rispetto a quella giuridica. Stando alla dimensione giuridica, il riconoscimento di uno Stato da parte dei paesi della comunità internazionale non ha natura costitutiva del nuovo Stato ma essenzialmente dichiarativa. Si tratta di un atto politico. Per il diritto internazionale lo Stato esiste in quanto tale, perché ad essere considerato è lo stato di fatto. Anche se uno Stato non fosse riconosciuto da nessun altro Stato, questo esisterebbe comunque. Gli Stati non riconosciuti sono quindi soggetti a tutte le norme del diritto internazionale che riguardano gli Stati. Uno Stato non riconosciuto non può quindi essere oggetto di aggressione militare perché rientra nelle norme del diritto internazionale previste per gli Stati. Nel caso del regime dei talebani dell’Afghanistan l’utilizzo della forza è stato legittimato, seguendo il principio della legittima difesa, dalla presenza di basi Al Qaeda sul territorio. Un caso analogo riguarda il regime dell’apartheid in Sudafrica, sostenuto in maniera sotterranea da alcune potenze occidentali in virtù di interessi economici è durato alcuni decenni. Ma anche in questo caso è stata a prevalere la dimensione sociologica e quindi il principio di legittimità democratica degli Stati.