Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha confermato, a nome del Consiglio, l’accordo raggiunto con il Parlamento europeo sulla proposta di direttiva relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, che rivede e completa l’attuale direttiva 91/477/CEE.
Maggiore tracciabilità delle armi da fuoco
La revisione rafforza le norme relative alla marcatura delle armi da fuoco, prevedendo, tra l’altro, un nuovo obbligo di marcatura anche di tutte le parti essenziali. Questa armonizzazione delle norme per la marcatura delle armi da fuoco e l’introduzione del reciproco riconoscimento delle marcature tra Stati membri migliorerà la tracciabilità delle armi da fuoco usate in attività criminali, comprese quelle che sono state assemblate a partire da parti acquisite separatamente.
A loro volta, queste informazioni devono anche essere registrate in archivi computerizzati nazionali. A tal fine gli Stati membri dovranno obbligare gli armaioli e gli intermediari a registrare tutte le operazioni relative ad armi da fuoco con mezzi elettronici e senza indebiti ritardi.
Misure in materia di disattivazione e riattivazione o conversione delle armi da fuoco
Le norme per la disattivazione delle armi da fuoco sono state rafforzate, in particolare prevedendo la classificazione delle armi da fuoco disattivate nell’ambito della cosiddetta categoria C, ossia le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Fino a oggi le armi da fuoco disattivate non erano soggette ai requisiti stabiliti dalla direttiva.
La revisione prevede inoltre una nuova categoria di armi da saluto e acustiche, ossia armi da fuoco attive che sono state convertite in armi a salve da utilizzare, ad esempio, in teatro in televisione. Sino a ora tali armi non erano incluse nel campo di applicazione della direttiva e comportavano pertanto un grave rischio per la sicurezza: in assenza di norme nazionali più rigorose, tali armi da fuoco potevano essere acquistate liberamente. Il fatto che la loro riconversione in armi attive sia spesso possibile mediante procedure di limitata complessità costituiva un rischio. Ad esempio, tali armi da fuoco sono state usate per gli attentati terroristici di Parigi. La nuova formulazione della direttiva garantisce che tali armi restino registrate nella stessa categoria dell’arma da fuoco da cui sono state convertite.
Divieto dell’uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose
Oltre a rafforzare le norme per la loro acquisizione, il nuovo testo della direttiva aggiunge alcune delle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose alla categoria A, vietandone così l’uso civile. È questo il caso delle armi da fuoco corte semiautomatiche con caricatori in grado di contenere più di 20 cartucce e delle armi da fuoco lunghe semiautomatiche con caricatori in grado di contenere più di 10 cartucce. Analogamente, saranno ora vietate anche le armi da fuoco lunghe facili da nascondere, ad esempio grazie a un calcio pieghevole o telescopico.
Norme più severe riguardo all’acquisizione e alla detenzione delle armi da fuoco più pericolose
Le armi da fuoco più pericolose della categoria A possono essere acquisite e detenute sulla base di una deroga concessa dallo Stato membro interessato. Le norme per la concessione di tali deroghe sono state notevolmente rafforzate. I possibili motivi, come la difesa nazionale o la protezione di infrastrutture critiche, sono ora definiti in un elenco limitativo e la deroga può essere concessa solo qualora ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico.
Quando un’arma da fuoco della categoria A è necessaria per una disciplina sportiva di tiro, essa può essere acquisita solo nel rispetto di rigorose norme relative, tra l’altro, a pratiche consolidate, riconosciute da una federazione sportiva di tiro ufficiale.
Parallelamente, la disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 4 bis, prevede la possibilità di rinnovare le autorizzazioni per le armi da fuoco semiautomatiche (nuovi punti 6, 7 o 8 della categoria A) legalmente acquisite e registrate prima dell’entrata in vigore della direttiva.
Migliore scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri
È stata aggiunta una nuova disposizione, in base alla quale la Commissione prevede un atto delegato finalizzato a introdurre negli Stati membri un sistema comune per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici che consenta di potenziare il sistema di raccolta dei dati e di esaminare l’interoperabilità tra i sistemi di informazione creati a livello nazionale. Queste informazioni riguarderanno le autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché le informazioni relative alle autorizzazioni in materia di acquisizione e detenzione di armi da fuoco rifiutate.
La direttiva definisce norme minime e non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare norme più severe.