Entro breve, l’UE sarà in grado di coordinare il controllo degli investimenti da paesi terzi in settori strategici al fine di accertarsi che non minaccino la sicurezza o l’ordine pubblico.
Controllo investimenti: l’accordo provvisorio
La presidenza ha raggiunto un accordo provvisorio con i rappresentanti del Parlamento europeo su un quadro dell’UE per il controllo degli investimenti esteri diretti (IED). L’accordo sarà ora sottoposto agli ambasciatori presso l’UE per approvazione.
L’accordo odierno offrirà una migliore protezione all’Europa e ai suoi cittadini. Non si tratta di chiudere i nostri mercati, ma di agire in modo responsabile. Siamo determinati a mantenere sicuri i nostri settori tecnologici e le nostre infrastrutture chiave. Incoraggio gli Stati membri ad approvare questa riforma ambiziosa.
L’UE è la prima destinazione per gli investimenti esteri diretti ed è un mercato molto aperto. Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrata un’impennata degli investimenti in attivi critici dell’UE non riconducibile alle normali forze di mercato. Ad esempio, imprese di Stato poco trasparenti o aziende private strettamente collegate a governi hanno comprato imprese dell’UE che utilizzano tecnologie all’avanguardia o a duplice uso (quali l’intelligenza artificiale, la robotica o le nanotecnologie) e infrastrutture strategiche che potrebbero potenzialmente avere ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico dell’UE.
Controllo investimenti: i requisiti UE
Attualmente, meno della metà degli Stati membri dell’UE dispongono di norme per controllare gli investimenti esteri diretti. In base alle disposizioni concordate oggi, gli Stati membri manterranno la possibilità di esaminare ed eventualmente bloccare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico, senza tuttavia essere obbligati a adottare o mantenere un meccanismo di controllo. I meccanismi esistenti e nuovi dovranno nondimeno soddisfare determinati requisiti a livello di UE, come il rispetto del principio di non discriminazione, la protezione delle informazioni riservate, il diritto di presentare ricorso contro le decisioni delle autorità nazionali o regole procedurali chiaramente definite.
Il regolamento autorizzerà la Commissione a formulare pareri consultivi destinati agli Stati membri qualora ritenga che un investimento, in programma o già realizzato, possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in uno o più Stati membri.
Il testo prevede anche un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri dovranno informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso da parte delle loro autorità nazionali. Su richiesta, dovranno inoltre comunicare alcune informazioni, come l’assetto proprietario dell’investitore estero e il finanziamento dell’investimento.