Presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli si è discusso di un tema attuale e impegnativo nell’ambito del diritto del lavoro quale quello dei contratti di rete e codatorialità, alla presenza dei professori Francesco Santoni, Lucia Venditti e Marcello D’Aponte e Stephane Vernac dell’Universite de Picardie Jules Verne.
La codatorialità. Possiamo definirla come la gestione di un dipendente da parte di datori di lavoro diversi, organizzati in rete, cioè la possibilità di spostarsi da un’azienda all’altra a seconda del bisogno di ciascuna e secondo i tempi decisi dai singoli amministratori. In altre parole siamo di fronte ad un rapporto di lavoro intercorrente tra un lavoratore e più datori di lavoro, contitolari dello stesso.
Da dove nasce. L’evoluzione del distacco. Il decreto legge Giovannini 76/2013, modificando l’istituto del distacco, ha legalizzato i contratti di rete, evitando di ricadere nella fattispecie della somministrazione abusiva di manodopera. Nel distacco, disciplinato dalla Riforma Biagi abbiamo tre soggetti diversi quali il datore di lavoro originario, il distaccante, il distaccatario che è l’altro datore che si avvale di fatto dell’attività lavorativa e il lavoratore distaccato. Il distaccante deve avere un interesse concreto affinché il distacco sia legittimo: si pensi ad esempio al caso dell’addestramento delle maestranze dopo la fornitura di un prodotto o macchinario compresso. Ci deve essere inoltre, affinché si realizzi l’istituto in oggetto, la temporaneità del mutamento del luogo di lavoro. Con la riforma suddetta la presunzione dell’interesse concreto da parte del distaccante avviene nel momento in cui sia stato sottoscritto un contratto di rete, un documento stipulato per atto pubblico, o scrittura autenticata ed iscritto nel registro delle imprese che ha come obiettivo quello di accrescere competitività e capacità innovativa sul mercato.
I benefici delle esternalizzazioni Molti sono i benefici dei contratti di rete dal lato datoriale: le imprese, ad esempio, in rete possono ordinare maggiori quantità di prodotti a prezzi più bassi, condividere informazioni, know how o l’acquisto di macchinari, risparmiando sui costi di start up. Riguardo poi le concrete modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, queste saranno disciplinate dallo stesso contratto di rete. C’è da dire che indubbi vantaggi potrebbero essere goduti. grazie alla codatorialità, anche dai lavoratori nell’ottica della gestione di crisi economiche aziendali e ricorso ai classici ammortizzatori sociali come la Cig.
I rischi delle esternalizzazioni Spersonalizzazione del rapporto di lavoro, dequalificazione e abusi di potere sono solo alcuni degli elementi negativi che si cerca oggi di ridimensionare attraverso un irrigidimento di controlli e sanzioni da parte del legislatore. Va detto che diritto del lavoro e diritto delle società sia in Francia che in Italia non vanno di pari passo. L’intervento del Prof. Vernac ha messo sinteticamente in luce il perenne contrasto tra figura datoriale e interessi di parte con quelli del lavoratore. In particolare diritto commerciale e diritto societario viaggiano su binari separati per quanto riguarda la tutela del contraente più debole del rapporto di lavoro, ossia il lavoratore. Nel nostro Paese, inoltre, in contrasto con l’art.41 della Cost., il coordinamento tra attività economica pubblica e privata a fini sociali non sembra realizzarsi pienamente e ancora oggi prevalgono, nel diritto commerciale, interessi interni e un’ottica “discriminatoria” che vede i lavoratori come soggetti terzi. Passi in avanti tuttavia sono stati fatti in Europa in questo senso.
In Francia, ad esempio, la Corte di Cassazione con una recente sentenza del luglio 2014 ha affermato la responsabilità civile extracontrattuale del detentore del potere (ossia il gestore economico) nei confronti del lavoratore per aver provocato il fallimento di una società.
Influenza gestionale e influenza nella gestione diretta del personale sono i due elementi decisivi per stabilire da oggi la codatorialità onde evitare possibili abusi futuri.
All’indomani del Jobs Act e dei mutamenti operati nel diritto del lavoro che è sempre più fluido, ci si chiede se la flessibilità possa favorire gli investimenti e in quale direzione stiano andando il diritto del lavoro europeo e italiano. Il dibattito è tutt’altro che concluso.