Il Comitato dei Rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo sulla direttiva protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul posto di lavoro.
Fissando limiti di agenti cancerogeni e mutageni questo accordo aiuta ad affrontare la causa principale delle morti legate al lavoro nell’UE. L’obiettivo è di contribuire a salvare fino a 100.000 vite nel corso dei prossimi 50 anni.
La direttiva si propone di impostare limiti di esposizione per altri 11 agenti cancerogeni, oltre a quelli coperti dalla direttiva 2004. Questi sono: polvere di silice cristallina respirabile, composti 1,2-epossipropano, 1,3-butadiene, 2-nitropropano, acrilammide, Certain cromo (VI), ossido di etilene, o-toluidina, fibre ceramiche refrattarie, bromoethylene e idrazina.
La direttiva rivede anche i limiti di cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro, alla luce dei recenti dati più scientifici.
Ci saranno i requisiti minimi per l’eliminazione e la riduzione di tutti gli agenti cancerogeni e mutageni. I datori di lavoro dovranno anche identificare e valutare i rischi per i lavoratori che sono associati con l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni specifici (), e devono evitare l’esposizione in cui esistono rischi.
Le principali modifiche alla proposta della Commissione sono i seguenti:
- sostanze tossiche per la riproduzione: la Commissione dovrà valutare la possibilità di includere le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della direttiva, entro il primo trimestre del 2019 al più tardi, e può presentare una proposta legislativa in materia.
- Cromo VI: ci sarà un valore limite di esposizione di 0,010 mg / m3 per un periodo di 5 anni dalla data di recepimento della direttiva; Dopo tale periodo e il limite di 0,005 mg / m3 verrà applicata. C’è una deroga per processi di saldatura o plasma taglio o processi di lavoro simili che generano fumi: per loro il valore limite di esposizione è di 0,025 mg / m3 fino a 5 anni dopo la data di trasposizione e dopo tale periodo il limite sarà 0,005 mg / m3.
- polvere di legno duro: ci sarà un valore limite di esposizione di 3 mg / m3 per 5 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva e successivamente un limite di 2 mg / m3.
- polvere di silice cristallina respiratorio: la Commissione si è impegnata a valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell’ambito della successiva valutazione dell’attuazione della direttiva.
- Sorveglianza sanitaria: il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori all’interno degli Stati membri potrebbe indicare che la sorveglianza sanitaria deve continuare dopo la fine dell’esposizione per tutto il tempo da essi ritenuto necessario per salvaguardare la salute del lavoratore interessato.