Il Consiglio Europeo, facendo seguito a un accordo provvisorio con il Parlamento europeo, ha convenuto nuove norme in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Obiettivo del nuovo regolamento è garantire il congelamento e la confisca effettivi dei beni di origine illecita in tutta l’UE. Combattendo il finanziamento delle attività criminali, compreso il terrorismo, il nuovo regolamento contribuirà a rendere l’UE più sicura.
“Oggi inviamo un segnale forte: il crimine non pagherà più. I criminali non potranno più sfruttare le lacune esistenti nell’UE per trasferire i loro beni ed evitare i provvedimenti di congelamento e di confisca. Questo ci aiuterà anche a fare in modo che tali fondi non possano essere utilizzati per finanziare nuove attività criminali, compreso il terrorismo” ha dichiarato Tsetska Tsacheva, ministra della giustizia bulgara
Gli elementi principali delle nuove norme convenute dalle due istituzioni comprendono:
- Un regolamento unico riguardo ai provvedimenti di congelamento e di confisca, direttamente applicabile nell’UE, con cui si risolveranno le problematiche legate all’attuazione degli strumenti esistenti, che hanno portato a un riconoscimento reciproco insufficiente.
- Il principio generale del riconoscimento reciproco: normalmente, tutte le decisioni giudiziarie in materia penale adottate in un paese dell’UE saranno direttamente riconosciute e applicate da un altro Stato membro. Il regolamento fissa solo un numero limitato di motivi per il non riconoscimento e la non esecuzione. Le istituzioni hanno convenuto di includere un motivo di non riconoscimento basato sui diritti fondamentali, ma nel rispetto di condizioni molto rigorose.
- Un ampio campo di applicazione per quanto concerne i tipi di confisca in materia penale, come la confisca basata sul valore e la confisca non basata su una condanna, tra cui taluni sistemi di confisca preventiva, a condizione che vi sia un nesso con un reato.
- Certificati e procedure standard per consentire azioni di congelamento e di confisca rapide ed efficienti.
- Un termine di 45 giorni per il riconoscimento di un provvedimento di confisca e, in casi urgenti, un termine di 48 ore sia per il riconoscimento che per l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento. Questi termini possono essere prorogati a condizioni rigorose, specificate nel regolamento.
- Disposizioni per garantire che siano rispettati i diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione nei casi transfrontalieri.