Il diritto per un soggetto passivo di poter detrarre l’Iva su bene e servizi a cui viene applicata la tassa proviene da un sistema fiscale comune in tutta l’Unione Europea. Più nello specifico, citando direttamente dal testo di legge, “sono assimilate a prestazioni di servizio a titolo oneroso … le prestazione di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”. Viene quindi stabilito che non si può detrarre l’IVA di un bene o un servizio se utilizzato per fini personale sia in parte che nella sua totalità e questo vale sia per liberi professionisti che per dipendenti aziendali.
IVA e autovetture aziendali
Proprio a causa della definizione descritta sopra, è importante dividere l’uso personale e l’uso aziendale di una autovettura della ditta anche se spesso difficile e cause di contestazione da parte del Fisco italiano.
Per risolvere i problemi legati a questa categorizzazione, l’Italia chiese già dal 2006 di poter introdurre deroghe per rivedere e semplificare questa normativa. Grazie a questa richiesta, è stato deciso che, le spese detraibili per i veicoli ad uso misto (non esclusivamente aziendale), dovranno essere fissate su un importo forfettario. La percentuale pattuita è del 40% e rimuove l’obbligo di quantificare ed identificare il tempo e costo dell’autovettura aziendale durante l’uso personale.
Le modifiche apportate dal governo Italiano sono sottoposte ad un limite temporale volto a fornire i dati necessari per valutarne l’efficacia e verificare che la percentuale scelta per le detrazioni sia adeguata e coerente con le prime osservazioni effettuate. La scadenza per il periodo di osservazione è fissata per il 31 Dicembre 2019.
In quali casi si applica la detrazione al 40%
Si può detrarre l’IVA in modalità forfettaria per “tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. Questo significa che tutte le auto aziendali ad uso sia strettamente aziendale che misto ricadono in questa categoria.
Le spese coperte dal 40% di detrazione IVA sono tutte quelle relative a:
- acquisto del veicolo, leasing e noleggio
- spese di riparazione, modifica e manutenzione
- spese per la vendita
- spese riguardanti l’uso del veicolo, inclusi carburanti e lubrificanti
Casi in cui l’IVA risulta detraibile al 100%.
Vengono esclusi dalla detraibilità forfettaria i veicoli che rientrano in una delle categoria elencate di seguito:
- veicoli che sono strumentali al funzionamento dell’azienda ed allo svolgimento delle proprie attività
- taxi
- veicoli utilizzati da scuole guida
- veicoli acquistati per essere poi noleggiati o dati in leasing
- veicoli utilizzati da rappresentanti commerciali
Per tutti i veicoli di queste categorie si può quindi detrarre il 100% dell’IVA sia per l’acquisto che tutte quelle di utilizzo compresi i rifornimenti carburante.
L’IVA sui rifornimenti carburante
Poiché le schede carburante sono state abolite, a partire dal primo Gennaio 2019, con l’emissione delle fatture elettroniche bisognerà sapere sempre con precisione quale autovettura della flotta aziendale ha effettuato ogni specifico rifornimento. Sulle nuove fatture elettroniche non sarà però obbligatorio indicare la targa del veicolo.
Le aziende dovranno quindi aggiornarsi e insegnare ai dipendenti come trasmettere tutti i dettagli del veicolo al reparto amministrativo in modo corretto per evitare problemi in fase di rendicontazione. Una delle soluzioni migliori è quella di affidarsi alle nuove carte prepagate presenti sul mercato come ad esempio Soldo Drive. Il software di gestione delle spese aziendali Soldo, collegato automaticamente alle carte stesse, provvederà ad organizzare debitamente tutte le fatture in modo automatico fornendo un resoconto dettagliato a fine mese già utilizzabile al fine delle detrazioni IVA.