Libertà sindacale è innanzitutto sancita dall’articolo 39 della Costituzione. Secondo il primo comma dell’Art. 39 cost. “l’organizzazione sindacale è libera”. Questo non significa che l’associazione sindacale è libera, ma lo è l’organizzazione.
Per capire questo principio di libertà sindacale bisogna fare un passo indietro al periodo del diritto corporativo fascista. L’art. 39 della Costituzione si contrappone al sistema corporativo fascista istituito con legge n. 563/1926. E con la legge n. 163/1934 nascono le corporazioni che riuniscono al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte che avrebbero dovuto realizzare l’armonica composizione dei conflitti tra fattori della produzione.
Nel periodo fascista la libertà sindacale era negata, e con essa negato il pluralismo sindacale. Non c’era il pluralismo sindacale. L’idea del fascismo era di far convergere verso l’interesse superiore della nazioneche tutte le categorie produttive. In nome di questo interesse superiore non si può lottare tra lavoratori e datori di lavoro. Entrambi fanno quindi parte della corporazione, che racchiude la categoria professionale.
C’era il sindacato unico per ogni categoria professionale, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
Il contratto collettivo nel diritto corporativo fascista
Nel diritto corporativo fascista il sindacato ha personalità giuridica di diritto pubblico. Il sindacato non si estrinseca come un soggetto privato ma come un soggetto pubblico, perché è sottoposto al controllo penetrante dello Stato. Il sindacato nel diritto corporativo ha la rappresentanza legale di tutti gli appartenenti alla categoria, ha valore di legge. Il contratto collettivo corporativo ha efficacia generale (erga omnes), ed è fonte del diritto.
Il contratto collettivo corporativo aveva una efficacia oggettiva e si imponeva in quanto legge a tutti gli appartenenti alla categoria professionale cui esso faceva riferimento. Era inoltre inderogabile (con efficacia reale), secondo art. 2077 c.c, che stabilisce che le disposizioni del contratto individuale difformi dal contratto collettivo sono nulle e si sostituiscono di diritto con quelle del contratto collettivo. Questa è la cosiddetta efficacia reale.
Per garantire l’effettività del contratto il legislatore fascista configurava lo sciopero e la serrata come reato.
Soppressione dell’ordinamento corporativo nel 1944 e libertà sindacale
Nel 1944 risorge la libertà sindacale, che viene riconosciuta con l’art 39 comma 1 cost. In particolare, la libertà di organizzazione sindacale. Rappresenta un modo per riconoscere una libertà ai sindacati nei confronti dello Stato. La Costituzione riconosce piena e totale libertà di estrinsecazione della tutela degli interessi dei lavoratori e i sindacati prima di tutto dallo Stato. Lo Stato non può controllare il modo in cui si organizza al proprio interno per difendere i lavoratori.
La libertà sindacale è un diritto pubblico di libertà: allo Stato è inibito ogni atto che intervenga in modo vincolante sul sistema di organizzazione sindacale. Libertà del sindacato di essere un soggetto giuridico autonomo e indipendente dallo Stato, che non può controllare quello che il sindacato fa e come lo fa.
La convenzioni internazionali che tutelano il diritto sindacale
Il concetto di libertà sindacale deriva anche dal diritto internazionale, di particolare importanza è la convenzione n.87/1948 (OIL) ratificata dall’Italia. Questa convenzione riconosce la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale. Tutti gli stati che aderiscono al sistema OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) si obbligano a riconoscere libertà a protezione del diritto sindacale. Inoltre la convenzione n.98/1949 riconosce il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva.
Queste due convenzioni sono state ratificate dall’Italia con la legge n. 367 del 1958.
I rapporti collettivi nell’Unione Europea
L’Unione europea non ha competenza sul diritto di associazione, diritto di sciopero e diritto di serrata (art. 153.5 TFUE). Nel trattato di Lisbona del 2007 non è previsto che l’Unione possa legiferare sul diritto di associazione sindacale e diritto di sciopero. Ogni Stato ha la propria legislazione in materia sindacale. Nell’Unione europea c’è la Carta dei Diritti sociali Fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000 e riconosciuta nel 2007 come carta che ha valore giuridico come i trattati. L’Art. 12 della Carta dei Diritti sociali fondamentali riconosce la libertà di riunione e associazione sindacale, e l’Art. 28 riconosce il diritto di negoziazione collettiva e di sciopero.
L’Unione europea ha competenza in materia di sciopero e di negoziazione collettiva o associazione collettiva? No. Su queste materie di diritto sindacale L’UE non ha competenza. Ma la Carta di Nizza riconosce dei diritti sociali fondamentali. E’ una carta fuori dal trattato ma riconosciuta dal trattato di Lisbona nel 2007.
L’Unione europea può promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva ma non può legiferare su questa materia.