Il danno è ai cittadini. Il 1990 e l’anno in cui è per la prima volta regolamentato lo sciopero. Ma non quello di tutti i settori produttivi, ma solo di una parte: quello dei servizi pubblici essenziali.
La legge procedimentalizza l’esercizio dello sciopero per i servizi pubblici essenziali. Questo sciopero è legittimo soltanto se si rispettano tutte le tappe che il legislatore ha individuato per arrivare a scioperare. Perché si tratta di uno sciopero che danneggia i cittadini.
Le rivendicazioni per le richieste economiche dei lavoratori, secondo la legge, devono rispettare i cittadini. Gli articoli 330 e 333 c.p. vietavano lo sciopero nei servizi pubblici. Fino al 1990 punivano chi abbandonava un pubblico servizio.
La Corte Costituzionale, interpellata sulla legittimità delle norme 330 e 333 del codice penale e della loro conformità con l’articolo 40 della Costituzione sul diritto di sciopero, ha affermato che è possibile scioperare nei servizi pubblici essenziali ma con delle limitazioni. I cosiddetti limiti esterni, volti a garantire altri diritti di rango costituzionale.
Bisogna comunque garantire ai cittadini dei servizi minimi.
Nel 1990 viene approvata la legge 146/1990
Nel 1990 viene approvata la legge 146/1990, poi modificatata con la legge n 83/2000. Si tratta di norme sull’esercizio del diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. E’ stata istituita una la commissione di garanzia per attuazione della legge. Si tratta di un’autorità garante dei cittadini che deve controllare quando si sciopera in certi settori, se lo sciopero è legittimo oppure no.
Lo scopo della legge è contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati.
I diritti da salvaguardare. C’è una elencazione tassativa dei diritti che devono essere salvaguardati.
Il primo fra questi è il diritto alla vita. Se lo sciopero mette in pericolo la vita dei cittadini, non è possibile farlo. Poi, il diritto alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale. All’istruzione e alla libertà di comunicazione.