Jobs Act (D. Lgs n81/2015) e nuova nozione di etero-organizzazione
Con il D. Lgs. n81/2015, il Jobs Act introdotto dal governo di Matteo Renzi, torna al centro il coordinamento spazio-temporale. Rappresenta un nuovo modo per combattere i cosiddetti finti lavoratori autonomi. Viene introdotta una nuova nozione di etero-organizzazione.
L’Art. 2 del Decreto legislativo sulle collaborazioni organizzate dal committente detta una nuova definizione di etero-organizzazione. E’ basata sul carattere esclusivamente personale della prestazione, sulla continuità nel tempo e sul potere unilaterale del creditore di determinare il luogo e il tempo della prestazione (ovvero l’etero-organizzazione).
L’Art. 2 del decreto legislativo, nel primo comma afferma che “dal 1 gennaio del 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo i lavoro” […].
“Dal 1 gennaio del 2016” rappresenta il periodo di tempo transitorio che si è voluto fissare per consentire alle imprese di organizzarsi.
L’Art.2 come norma di disciplina e non di fattispecie
“Si applica la disciplina del lavoro subordinato” significa che l’ Art.2 è una norma di disciplina e non di fattispecie. Si applica la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e dove il committente decide tempi e luogo (ovvero dove e quanto). Il legislatore detta una nozione di etero-organizzazione.
Questo significa che se si è eterodiretti si è nella fattispecie della subordinazione prevista dall’art. 2094 del Codice civile, se si è etero-organizzati si è autonomi ma si applica la disciplina della subordinazione.
“Le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, ovvero c’è un potere unilaterale di organizzazione da parte del committente, con riferimento a tempi e luogo (etero-organizzazione).
Se ad esempio la prestazione non ha carattere esclusivamente personale non si può applicare la disciplina della subordinazione. Si devono applicare tutti e 3 gli elementi per ricadere nella subordinazione.
Le possibilità di deroga all’Art. 2
L’Art. 2 nel secondo comma esprime la possibilità di deroga mediante CCNL di settore. Le associazioni di categoria (ovvero contratti collettivi di settore a livello nazionale) possono derogare l’Art. 2 a determinate categorie. Ma è necessario un accordo collettivo.
Questo è possibile quando il contratto collettivo disciplina “il trattamento economico e normativo”. Ovvero deve essere un contratto collettivo che prende in considerazione tutto l’aspetto del rapporto di lavoro. Alcune categorie rimangono comunque non assoggettate all’Art. 2, secondo il secondo comma.
L’Art. 2 al terzo comma prevede la possibilità di contratto individuale certificato. Se si ingaggia un co.co.co. per evitare che si applichi l’Art.2 si può far certificare il contratto da una commissione di certificazione. Si tratta di enti terzi che riconoscono la genuinità del contratto. Questo non scongiura comunque che il lavoratore possa fare causa al presunto datore di lavoro.
Il coordinamento spazio-temporale è il nuovo modo per ottenere le tutele del lavoro subordinato. Basta dimostrare che luogo e tempo sono definiti unilateralmente, grazie al d.lgs n81/2015.
La legge n81/2017 sul lavoratore agile
Quella sul lavoratore agile è una nuova legge con la quale si precisa che il lavoratore senza coordinamento spazio-temporale, ossia il lavoratore agile, non è comunque incompatibile con il tipo legale del lavoro subordinato.
Il lavoratore agile è una modalità di svolgimento della prestazione subordinata.
Con il lavoro agile il coordinamento spazio-temporale è requisito sufficiente ma non necessario per ricadere nella disciplina della subordinazione. Con la scusante del progresso tecnologico, questa norma rappresenta una tendenza a voler delegittimare l’intenzione razionale delle parti a stipulare un contratto, riducendo la volontà contrattuale dei singoli.