(Adnkronos) – Il calciomercato verso una nuova rivoluzione? Alcune delle norme della Fifa in materia di trasferimenti internazionali di calciatori professionisti sono contrarie al diritto dell’Ue, ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue, sottolineando che le norme “ostacolano la libertà di circolazione dei giocatori e restringono la concorrenza tra i club”.
La vicenda nasce da un ex calciatore professionista, che abita in Francia e che ha fatto ricorso in Belgio contro alcune delle norme dettate dalla Fédération Internationale de Football Association (Fifa), responsabile dell’organizzazione e del controllo del calcio a livello mondiale. Lo sportivo ha sostenuto che queste norme Fifa hanno ostacolato il suo ingaggio da parte di un club di calcio belga. Le norme contestate sono parte del Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori (Rsti) della Fifa e sono destinate a essere attuate sia dalla Fifa sia dalle federazioni calcistiche nazionali che ne fanno parte, come la Federazione calcistica del Belgio (Urbsfa).
Si applicano, tra l’altro, nel caso in cui un club ritenga che uno dei suoi giocatori abbia risolto il suo contratto di lavoro senza giusta causa, prima della scadenza naturale. In casi come questo, il calciatore e qualsiasi club che intenda ingaggiarlo sono responsabili in solido: devono pagare un’indennità al club di provenienza. Inoltre, il nuovo club è passibile, in alcune situazioni, di una sanzione sportiva, il divieto di ingaggiare nuovi giocatori per un periodo. Infine, la federazione nazionale da cui dipende il club di provenienza del giocatore deve negare il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento alla federazione alla quale è iscritto il nuovo club, finché tra il club di provenienza e il giocatore è pendente una controversia in merito alla risoluzione del contratto.
La Corte d’Appello di Mons, in Belgio, ha chiesto alla Corte di Giustizia se queste norme siano in linea con la libertà di circolazione dei lavoratori e al diritto della concorrenza. La Corte, nella sentenza, dichiara che l’insieme di queste norme è contrario al diritto dell’Unione Europea.
Per i giudici di Lussemburgo, queste norme sono in grado di ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che vogliano lavorare per un nuovo club, stabilito nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione. Infatti, le norme fanno gravare sui giocatori, e sui club che intendano ingaggiarli, rischi giuridici “rilevanti”, rischi finanziari “imprevedibili” e potenzialmente “molto elevati” nonché “significativi” rischi sportivi, che, considerati nel complesso, sono tali da ostacolare il trasferimento internazionale di questi giocatori.
Anche se è vero, concedono i magistrati, che restrizioni alla libera circolazione dei giocatori professionisti possono essere giustificate dall’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico, tuttavia le norme, fatta salva la verifica da parte della Cour d’Appel di Mons, sembrano spingersi, sotto molti aspetti, “oltre quanto necessario” per il perseguimento dell’obiettivo.
Per quanto riguarda il diritto della concorrenza, la Corte conclude che le norme controverse mirano a restringere, se non addirittura a impedire, la concorrenza transfrontaliera che potrebbero farsi tutti i club di calcio professionistici stabiliti nell’Ue, ingaggiando unilateralmente giocatori contrattualmente legati a un altro club, o giocatori il cui contratto sia stato risolto senza giusta causa.
I giudici ricordano che la possibilità di farsi concorrenza, reclutando giocatori già formati svolge un ruolo “essenziale” nel calcio professionistico e che le norme che restringono in modo generalizzato questa forma di concorrenza, cristallizzando la ripartizione dei lavoratori tra i datori di lavoro e compartimentando i mercati, sono assimilabili a un accordo di non sollecitazione. Peraltro, la Corte conclude che, fatta salva la verifica da parte della Cour d’Appel di Mons, queste norme non sembrano essere “indispensabili o necessarie”.
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