Il Consiglio Europeo ha adottato una serie di atti legislativi nel contesto dei suoi preparativi d’emergenza per l’eventualità di una Brexit senza accordo (“no deal”).
L’obiettivo è limitare i danni più gravi che sarebbero causati da una Brexit disordinata in settori specifici in cui il mancato accordo avrebbe conseguenze pesantissime per cittadini e imprese. Gli atti vengono ad aggiungersi ad altre misure, come quelle sui diritti dei cittadini, adottate dagli Stati membri nei preparativi per un eventuale “no deal”.
Brexit senza accordo: le misure UE
Si tratta di misure di natura temporanea e portata limitata, adottate unilateralmente dall’UE. Non intendono in alcun modo ricreare tutti i vantaggi dell’appartenenza all’UE, né le condizioni fissate per un eventuale periodo di transizione previste dall’accordo di recesso, e in alcuni settori sono subordinate all’adozione di misure analoghe da parte del Regno Unito.
Tra gli atti legislativi adottati figura un regolamento che ha lo scopo di salvaguardare, in caso di mancato accordo, i diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini degli Stati membri dell’UE nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nei 27 paesi dell’UE che hanno beneficiato del diritto alla libera circolazione prima del recesso del Regno Unito dall’UE.
Il regolamento si applicherà:
- ai cittadini degli Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti in passato alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito prima della Brexit, nonché ai loro familiari e superstiti
- ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri prima della Brexit, nonché ai loro familiari e superstiti
L’UE intende inoltre garantire che i giovani che partecipano al programma Erasmus+ possano completare i loro studi e continuare a ricevere i relativi finanziamenti o borse di studio in caso di “no deal”. Il regolamento su Erasmus+ adottato oggi riguarda sia i partecipanti dei 27 paesi dell’UE nel Regno Unito che i partecipanti del Regno Unito nell’UE a 27 al momento del recesso del Regno Unito.
Un altro regolamento assicura la continuazione fino al 2020 del finanziamento dei programmi PEACE e INTERREG VA tra le contee sulla frontiera tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.
Per contribuire ad attenuare l’impatto di una Brexit senza accordo sulla pesca dell’UE, un nuovo regolamento consentirà ai pescatori e agli operatori dell’UE di ottenere compensazioni a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per l’arresto temporaneo delle loro attività di pesca in caso di chiusura improvvisa delle acque del Regno Unito ai pescherecci dell’UE.
Un altro regolamento è volto a garantire che l’UE possa concedere alle navi del Regno Unito l’accesso alle acque dell’UE sino alla fine del 2019, a condizione che anche il Regno Unito adotti misure analoghe. Il regolamento include anche una procedura di autorizzazione semplificata valida per entrambe le parti.
L’UE ha adottato misure temporanee per garantire la connettività del trasporto aereo di base e la connettività di base del trasporto su strada di merci e passeggeri in caso di Brexit senza accordo. Queste misure esigono la reciprocità da parte del Regno Unito. Sono previste anche norme per garantire la sicurezza dei voli tra l’UE e il Regno Unito.
Inoltre, l’UE ha adattato le proprie reti transeuropee di trasporto per garantire la continuità degli investimenti nelle infrastrutture. La normativa modificata sugli organismi che effettuano le ispezioni delle navi garantirà agli esercenti delle navi la certezza del diritto dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE.
Il Consiglio ha adottato una modifica del regolamento relativo all’esportazione di alcuni prodotti a duplice uso al fine di includere il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi a basso rischio coperti dalle autorizzazioni generali di esportazione dell’UE.
I prodotti a duplice uso sono materiali, attrezzature e tecnologie utilizzabili per scopi sia civili che militari, comprese la proliferazione e la distribuzione di armi nucleari, chimiche o biologiche. A norma del diritto dell’UE, le loro esportazioni verso paesi terzi sono controllate. Le autorizzazioni generali di esportazione dell’UE consentono, a determinate condizioni, l’esportazione di questi prodotti in paesi a basso rischio.
Gli atti legislativi adottati oggi entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e inizieranno ad applicarsi il giorno successivo al recesso del Regno Unito in caso di Brexit senza accordo.