Stop al ricatto delle banche che negano i mutui. Basta segnalarlo al prefetto che fa partire la : “conciliazione” davanti all’arbitro bancario e finanziario. La banca d’Italia pubblica le regole per la risoluzione stragiudiziale delle controversie su finanziamenti e mutui
È un fatto riscontrabile nella vita di ogni giorno che le banche hanno stretto i lacci delle bisacce per erogare mutui e finanziamenti nonostante abbiano ricevuto fiumi di liquidità dalla Banca Centrale Europea al modestissimo tasso d’interesse dell’1%. Una stretta che non è concepibile anche perché sono le stesse banche a dettare condizioni a volte impossibili ai più, anche per l’acquisto della prima casa, richiedendo garanzie di ogni genere che molte volte non sono comunque sufficienti a far ottenere l’erogazione del mutuo.
Una prima timida apertura del governo per ovviare a quello che è un proprio ricatto del credito avviene con l’entrata in vigore del “decreto liberalizzazioni” (articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, il cosiddetto decreto “commissioni bancarie”, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) nella parte relativa alla nuova forma di alternative dispute resolution con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 278/12 del comunicato con cui Bankitalia stabilisce le regole per questa modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di muti e finanziamenti innanzi all’arbitro bancario finanziario dopo la segnalazione del prefetto
In buona sostanza il cittadino può segnalare alla prefettura della propria provincia in forma riservata e con un’apposita istanza scritta quanto è accaduto in sede di contrattazione per il mutuo.
Ricevuta la segnalazione il prefetto invita l’istituto di credito in questione a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, previa informativa.
L’arbitro bancario e finanziario (Abf) deve pronunciarsi non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Il regolamento in vigore da oggi si applica ai rapporti tra istituti finanziari e di credito e clientela in tutti i casi in cui la contestazione alla banca scaturisce dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
Fonte:Â Sportello dei Diritti